Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-03-2013, n. 11079 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il G.I.P. del Tribunale di Verona, con provvedimento depositato il 5/10/2012, dispose l’archiviazione del procedimento n. 3421/2011 RG GIP, concernente le indagini preliminari per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., dichiarando inammissibile l’opposizione avanzata da R.R. e G.A., prossimi congiunti ed eredi di G.L., deceduto a causa d’incidente stradale.

2. Le persone offese di cui sopra proponevano ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cui detto, lamentandone erroneità, illegittimità ed abnormità, in quanto emesso in violazione del dell’art. 606, lett. b) e e) artt. 409 e 410 cod. proc. pen..

Invero, quel giudice, con provvedimento del 26/3/2012, dopo aver archiviato la posizione della C. e indicato nuovi temi d’indagine al P.M., aveva qualificato gli odierni ricorrenti "prossimi congiunti di G.L. quale vittima del reato".

Successivamente, richiesto nuovamente dell’archiviazione, invece che fissare all’uopo udienza, al fine di assicurare il contraddittorio alle persone offese che, ne avevano fatto richiesta, con il provvedimento oggi impugnato archiviò de plano il procedimento, dichiarando inammissibile l’opposizione sull’erroneo presupposto che, archiviate le indagini nei confronti della C., essendo, quel giudice, pervenuto al convincimento che alla guida si trovasse lo stesso G., gli stessi non fossero più legittimati.

Conclusione, questa, del tutto errata, conservando i prossimi congiunti della vittima la qualifica di persone offese e il diritto di partecipare all’udienza camerale prevista dalla legge, "destinata ad accertare la correttezza dell’operato del P.M. anche sotto il profilo dell’esatta qualificazione giuridica del fatto, dalla quale dipende l’acquisto della qualifica di persona offesa".

3. Il P.G. in Sede concludeva per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso e, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice di merito.

4. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Conviene osservare che la possibilità di definire il procedimento in assenza di contraddittorio costituisce un’eccezione giustificata, oltre che, ovviamente, dal convincimento di infondatezza della notizia di reato, dall’inammissibilità dell’opposizione. Il vaglio dell’ammissibilità, non evidentemente ricollegabile alla tardività dell’atto o dalla provenienza di esso da soggetto non legittimato già in astratto, deve essere svolto, previo rispetto della regola del contraddittorio.

Invero, una tale conclusione non può trarsi anticipando illegittimamente valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (Cfr. da ultimo, a riguardo della non dissimile questione attinente al vaglio dei temi di prova, che non siano tali da apparire ictu oculi estranei alla vicenda processuale rilevante, Cass., Sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012, Rv. 253349;

conformi: n. 14360 del 2003 Rv 224839, n. 34152 del 2006 Rv. 235204, n. 40593 del 2008 Rv. 241360, n. 9184 del 2009 Rv. 243010, n. 19808 del 2009 Rv. 243852, n. 34676 del 2010 Rv 248085, n. 40509 del 2010 Rv. 248855, n. 41625 del 2010 Rv. 248914, n. 1304 del 2011 Rv.

249371, n. 8129 del 2012 Rv. 252476).

Ciò premesso, non può non rilevarsi come l’asserita mancanza di legittimazione delle persone offese, posta a giustificazione della declaratoria d’inammissibilità, debba reputarsi mero escamotage attraverso il quale il giudice del merito ha illegittimamente escluso il contraddittorio previsto dalla legge. Infatti, solo all’epilogo della prevista udienza camerale il G.I.P. può vagliare l’effettiva legittimazione in concreto delle persone offese, che tale, peraltro, rimarrebbe nel caso si reputasse di addebitare il fatto ad ignoti, venendo meno nel solo caso che restasse confermato l’asserto secondo il quale alla guida si trovava la stessa vittima e l’incidente fosse dipeso esclusivamente dalla di lui condotta.

5. Ciò posto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Venezia per il prosieguo.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *