T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 113

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Annotati i motivi di ricorso e rilevato che nel corso del giudizio cautelare l’Amministrazione interessata ha revocato il provvedimento impugnato ed ha, al contempo, dato esito positivo all’istanza di specie;

Ritenuto perciò che ricorrono i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso presente, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara essere sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
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