Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-03-2013, n. 11078 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il G.I.P. del Tribunale di Mondovì, con provvedimento del 24/8/2012, rigettò l’istanza con la quale P.D. aveva chiesto, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2 di essere rimesso in termini per potere avanzare opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 28/5/2012 da quel giudice. Il magistrato dito, con provvedimento del 23/8/2012, rigettò l’istanza.

2. Il P. propone ricorso per cassazione avverso la predetta determinazione prospettando unitaria censura con la quale lamenta violazione di legge.

Il giudice del merito aveva disatteso l’istanza limitandosi ad osservare non sussistere caso fortuito, nè forza maggiore.

Poichè l’istante non aveva ritirato il plico, del quale era stata tentata notifica a mezzo posta, in quanto, come dimostrato, trovavasi fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro, siccome provato dalla documentazione allegata appariva palese la violazione del precetto di legge.

4. Il P.G. concludeva per iscritto chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato.

5. Il gravame merita di essere accolto.

Secondo l’orientamento interpretativo assolutamente prevalente e razionalmente più convincente la rimessione in termini non può trovare plausibile giustificazione al di fuori del caso fortuito o della forza maggiore, cioè, di accadimenti esterni, del tutto indipendenti dalla volontà delle persone, che s’impongono con l’imperio dell’invincibilità.

Tuttavia, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 175 c.p.p. riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). La suddetta norma è preordinata a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, rv. 233514).

Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice veri fichi l’esistenza di entrambi i presupposti indicati dal novellato art. 175 c.p.p., comma 2 (effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la Comanda, mentre, in caso contrario – ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati come si desume dall’uso della congiuntiva e – deve restituire il richiedente nel termine per proporre Impugnazione (Cass. Sei. 1-, u aprile 2006 n 15543 Zak, Azlz alias Joudar Khalil, rv. 233879) (Cass., n. 11585/011 cit.). In definitiva la riforma apportata all’art. 175 c.p.p., comma 2 ha invertito l’onere della prova, istituendo una presunzione iuris tantum di non conoscenza in capo al soggetto che, destinatario della notificazione e non materialmente raggiunto dalla stessa, deduca di non aver potuto prendere conoscenza della stessa, sibbene regolarmente depositata, corroborando congruamente il proprio assunto.

6. S’impone, pertanto l’annullamento dell’atto impugnato con rinvio al tribunale per nuova deliberazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Mondovì.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013

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