T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un extracomunitario che ha chiesto l’emersione e se la è vista negare per l’esistenza d una condanna ex art. 14 d.lgs. 286/98,

– sulla idoneità della sentenza di condanna per art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/98 a costituire precedente ostativo si richiama, utilizzando la tecnica del precedente conforme, quanto dedotto nella pronuncia di questo Tribunale, I sezione, n. 3921/2010 ed in tutti i successivi provvedimenti conformi,

– il ricorrente deduce però che occorreva una motivazione ulteriore in quanto la scoperta della condanna era intervenuta dopo la conclusione del procedimento amministrativo e la stipula del contratto di soggiorno, e quindi era assoggettabile ad una motivazione ulteriore per superare l’affidamento nel frattempo formatosi,

– ma nel caso in esame non v’era alcun affidamento formatosi, posto che la domanda di regolarizzazione era stata accolta sulla base dei presupposti autodichiarati dagli interessati, tra cui la inesistenza di sentenze di condanna,

– la dichiarazione falsa dell’interessato che trae in inganno l’amministrazione che concede un beneficio altrimenti non dovuto non genera alcun affidamento (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1189: "occorre una specifica comparazione fra l’interesse pubblico e quello privato solo nel caso in cui l’annullamento in via di autotutela della concessione edilizia discenda da errori di valutazione dovuti all’Amministrazione pubblica; detta comparazione non occorre invece quando l’annullamento sia derivato da comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l’Amministrazione ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo"; conforme Tar Basilicata, sez. I, 10 aprile 2006, n. 238),

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500 (oltre accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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