Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 07-03-2013, n. 10735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa il 10 luglio 2012 il Tribunale di Brescia dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando la competenza del Tribunale di Palermo, a prendere cognizione del procedimento n. 11494/05 R.G.N.R. a carico di M.E. in ordine alle imputazioni di cui ai capi 3), 4), 4-bis), 12), 13) e 14, riguardanti singole operazioni di importazione dall’estero in Italia di ingenti quantitativi di cocaina, destinata ad essere smerciata nel mercato italiano. Fondava la propria decisione sul rilievo della sussistenza del vincolo di connessione per continuazione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., comma 1 lett. b), tra i reati contestati al M. in quel processo ed i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e di smercio continuato di ingenti quantità di cocaina, commessi dall’anno (OMISSIS) in poi, ascrittigli in separato procedimento pendente innanzi all’autorità giudiziaria di Palermo al nr. 11903/06 R.G.P.M., rispetto ai quali doveva ritenersi di maggiore gravità il delitto associativo, ragione per la quale, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., comma 2, la competenza territoriale per tutti i reati connessi doveva essere individuata in capo al Tribunale di Palermo.

2. Resiste alla declinatoria di competenza il G.I.P. del Tribunale di Palermo mediante ordinanza resa il 30 luglio 2012, con la quale in relazione ai soli reati di cui ai capi b), d) ed e), corrispondenti a quelli sub 4), 12) e 13) del procedimento già pendente innanzi al Tribunale di Brescia, ha applicato al M. la misura della custodia cautelare in carcere, – cui costui era stato già sottoposto per effetto dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia del 11/1/2010, eseguita con la cattura a fini estradizionali in (OMISSIS) dopo la concessa estradizione per i fatti criminosi giudicati dal Tribunale di Brescia, ha respinto nel resto la richiesta, in quanto per il reato capo a) la misura era stata già emessa in altro procedimento, pendente innanzi al G.U.P. del Tribunale di Palermo, e per quelli di cui capi c) e f) nessuna misura era stata applicata nemmeno dal Tribunale di Brescia, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati di cui ai capi b), c), d), e), f), corrispondenti a quelli sub 4), 4-bis), 12), 13), 14) del procedimento di Brescia, e sollevato conflitto. Sotto quest’ultimo profilo alla declaratoria del Tribunale di Brescia oppone che nel caso in esame non era ravvisabile il vincolo di connessione, nè tra i reati oggetto del procedimento, nè tra essi e quello associativo, per il quale il M. era già sottoposto a separato procedimento davanti al Tribunale di Palermo, in quanto non vi era perfetta coincidenza di coimputati chiamati a rispondere degli stessi reati e comunque non vi era prova che sin dall’adesione al sodalizio criminoso fossero stati ideati e programmati anche per linee generali i singoli fatti di importazione poi commessi.
Motivi della decisione

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento di cognizione, promosso a carico dello stesso imputato in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Brescia.

2. Quanto alla regola di determinazione della competenza per territorio, è pacifico che a carico del M. sono stati configurati più′ reati di importazione dall’estero in Italia, detenzione e cessione in territorio italiano, di diversi quantitativi di stupefacente: si tratta di verificare se sia o meno configurabile il vincolo di connessione, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. b) sotto il profilo della continuazione, tra di essi e tra essi ed il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati concernenti gli stupefacenti, per il quale il M. è sottoposto a separato procedimento penale innanzi all’autorità giudiziaria di Palermo.

2.1 Al riguardo, mentre il Tribunale di Brescia ha sostenuto in modo generico che sarebbe "palese" la sussistenza della continuazione tra i reati contestati in quel giudizio e quelli oggetto del procedimento palermitano e che per altri coimputati era stata già declinata la competenza per ragioni territoriali con trasmissione degli atti al P.M. di Palermo e da tali premesse ha ricavato il fondamento giuridico per applicare al caso la disposizione di cui all’art. 16 cod proc. pen., comma 1, secondo la quale, in caso di connessione, la competenza per territorio spetta al giudice competente per il reato più grave, e, se tutti di pari gravità, a quello competente per il primo reato, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha negato la possibilità di ravvisare i presupposti applicativi di tale regola in ragione di un duplice ordine di ragioni, entrambe fondate ed adeguatamente argomentate.

2.2 In particolare, risponde al vero che, come desumibile dalla mera lettura delle imputazioni, il M. deve rispondere in entrambi i procedimenti distinti di reati che non sono contestati a lui solo, ma anche a concorrenti di volta in volta differenti, il che, oltre a non essere smentito da contrarie deduzioni che il Tribunale di Brescia non ha ritenuto di dover formulare, per quanto informato del conflitto sollevato, risulta effettivamente ostativo all’applicazione del criterio regolatore dettato dall’art. 16 cod. proc. pen..

2.2.1 Invero, la diversa interpretazione proposta dal Tribunale di Brescia, che si basa sui vincoli di connessione tra i reati ipotizzati, a prescindere dall’elevazione dell’accusa nei confronti degli stessi soggetti, contravviene al principio costituzionalizzato dall’art. 25 Cost. della precostituzione del giudice naturale.

2.2.2 In termini corrispondenti si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dover aderire per la correttezza delle argomentazioni e l’assenza di rilievi contrari (Cass. sez. 1, n. 37156 del 10/6/2004, La Perna ed altri, rv. 229533;

sez. 1, n. 24583 del 28/5/2009, Confi. Comp. in proc. Belletti, rv.

243821; sez. 1, n. 24718 del 22/5/2008, Confi. Comp. in proc. Molinaro, rv. 240806; sez. 1, n. 38170 del 23/9/2008, confi, comp. in proc. Schiavone, rv. 241143; sez. 2, n. 39777 del 26/9/2007, PM in proc. Casella, rv. 238435), secondo la quale il vincolo di connessione tra reati diviene criterio autonomo di determinazione della competenza soltanto se i fatti siano ascritti agli stessi soggetti, diversamente l’interesse di uno di essi alla trattazione unitaria del processo verrebbe a pregiudicare quello degli altri ad essere giudicati dall’autorità precostituita per legge secondo le regole ordinarie sulla competenza.

3. Inoltre, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha escluso la connessione per l’impossibilità di riscontrare elementi dai quali sostenere che sin dall’adesione all’associazione a delinquere il M. avesse deliberato e programmato in linee generali anche le singole successive condotte di importazione della droga in Italia, contestategli nel procedimento per il quale è stato sollevato il conflitto, profilo in ordine al quale la sentenza del Tribunale di Brescia è priva di qualsiasi accertamento o illustrazione giustificativa; ha quindi provveduto anche a verificare per ciascun reato la competenza territoriale, giungendo ad affermare che:

– per il delitto di cui al capo b), contestato nella forma tentata, doveva farsi riferimento al luogo di compimento dell’ultimo atto diretto a realizzare l’importazione in Italia della droga, individuabile in (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), luogo dal quale era partita la chiamata che aveva realizzato l’ultimo contatto telefonico finalizzato a concordare la consegna dello stupefacente;

– per il delitto di cui al capo c), contestato come commesso in varie località, ossia in (OMISSIS), poichè la condotta era in parte stata commessa all’estero, la competenza doveva essere determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9 c.p.p. e art. 10 cod. proc. pen., comma 3, ossia in funzione del luogo ove si era svolta una parte dell’azione od omissione criminosa, individuabile in (OMISSIS), perchè la droga era stata destinata allo smercio in tale città e nel suo territorio ed ivi si era svolta un’accesa discussione tra gli acquirenti del M.;

– per i delitti di cui ai capi d), e) ed f), per quanto i primi due contestati come commessi in varie località, ossia in (OMISSIS), il terzo in Italia ed in territorio estero ( (OMISSIS)), in realtà le risultanze investigative dimostravano che la maggior parte delle relative condotte criminose erano state commesse in (OMISSIS), ove il M. era stabilmente attivo e dal quale paese la droga avrebbe dovuto partire alla volta dell’Italia, che però non era riuscita a raggiungere per l’avvenuto sequestro dei carichi e l’arresto dei corrieri all’aeroporto di (OMISSIS) ed in quello di (OMISSIS) nei primi due casi, mentre nel terzo non era possibile stabilire ove fosse avvenuto l’ingresso e lo smercio della sostanza: pertanto, non potendo localizzare con precisione ove realizzata in Italia parte della condotta criminosa e nemmeno fare riferimento al luogo di residenza, dimora o domicilio dell’indagato, che era residente all’estero, la competenza doveva essere stabilita in funzione del luogo ove aveva sede l’ufficio requirente che per primo aveva iscritto nell’apposito registro la notizia di reato, da individuarsi nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Ritiene questa Corte di dover aderire a siffatte indicazioni in quanto frutto della corretta valutazione delle situazioni concrete relative a ciascuna imputazione e dell’altrettanto condivisibile applicazione delle norme giuridiche sulla competenza, che va dunque assegnata al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
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