Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 07-03-2013, n. 10732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 2/4/2012 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, quale giudice dell’ esecuzione, rigettava l’istanza, avanzata da S.Z. al fine di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza contumaciale resa in data 19/4/2007 da quel Giudice, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 13/11/2007 quanto alla pena, per presunta nullità della notifica al condannato dell’estratto contumaciale della sentenza stessa e, in subordine, la restituzione nei termini per l’impugnazione.

2. Quel Giudice fondava la propria decisione sulla ritenuta ritualità del procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza d’appello non impugnata, in quanto compiutosi, – come già avvenuto per il decreto di citazione davanti alla Corte di Appello di Venezia e come sarebbe avvenuto per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa da tale Corte, proposto dal Procuratore Generale, con consegna dell’atto al difensore di fiducia dell’imputato, in quanto quest’ultimo non era stato reperito al domicilio dichiarato all’atto della scarcerazione a seguito della sostituzione della misura della custodia in carcere con l’obbligo di dimora presso il comune di residenza, ragione per la quale era stato emesso provvedimento di ripristino della custodia in carcere, non potutasi eseguire per il suo stato di latitanza.

Riteneva dunque insussistenti i presupposti per la declaratoria di non esecutività della sentenza posta in esecuzione e per la remissione in termini.

3. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione C’interessato personalmente, il quale deduce:

– inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al disposto dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis e art. 161 cod. proc. pen. in quanto il G.I.P. aveva errato nel ritenere che, posta la regolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di Appello, avvenuta presso il difensore di fiducia per mancato reperimento dell’imputato al domicilio eletto, fosse altrettanto rituale la notificazione dell’estratto contumaciale direttamente al difensore senza avere previamente tentato di reperire il condannato presso il medesimo domicilio;

– inosservanza ed erronea applicazione della legge in riferimento agli artt. 125 e 175 cod. proc. pen., comma 2 per avere il primo Giudice respinto la richiesta di remissione in termini senza motivare sul punto la propria decisione e senza considerare che egli non aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza resa nel grado d’appello, prova che in ogni caso doveva essere reperita dall’autorità procedente.

4. Con requisitoria scritta del 18 luglio 2012 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione. Dr. Giuseppe Volpe, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1. In primo luogo risulta viziata per carenza di motivazione la decisione di rigetto della questione di nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia il 13/11/2007: il primo Giudice si è limitato a rilevarne la ritualità sul presupposto che, all’atto della notificazione del decreto che ha disposto il giudizio d’appello, l’imputato era risultato assente dal domicilio dallo stesso dichiarato, sicchè le notificazioni riguardanti i successivi atti processuali erano state validamente effettuate presso il suo difensore di fiducia i sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis. In tale modo però si è attenuto al solo contenuto della relata di notifica, senza dare conto dell’effettiva impossibilità di realizzare la notificazione per inidoneità della domiciliazione, ben potendo l’assenza del destinatario essere imputabile a fatto momentaneo e transitorio, senza che fosse definitivamente cessato qualsiasi collegamento tra il luogo prescelto e la sua persona. Del resto lo stato di latitanza dell’imputato era stato accertato soltanto tempo dopo.

2. Questa Corte al riguardo ha già più′ volte affermato il principio, secondo il quale per ritenere l’impossibilità della notificazione di un atto al domicilio eletto o dichiarato, – situazione di fatto da valutarsi al momento ed in base alle circostanze note all’ufficiale giudiziario -, presupposto per la valida notificazione presso il difensore, "non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere reperito l’imputato, ma occorre un quid pluris, ossia che all’esito dell’accertamento eseguito in loco, risulti che l’elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l’imputato si sia trasferito altrove" (Cass. sez. 2, n. 48349 del 7/12/2011, Martini, rv. 252059; S.U., n. 28451 del 28/4/2011, Pedicone; sez. 1, n. 36235 del 23/2010, Cannella, rv. 248297).

2. Il G.I.P. non ha tenuto conto del superiore principio e ha proceduto in modo non corretto, nè adeguato alla valutazione dei presupposti per ritenere validamente formato il titolo esecutivo, il che già di per sè esime dalla disamina della fondatezza dei motivi formulati in riferimento al rigetto della restituzione in termini per proporre impugnazione avverso detta sentenza, statuizione che comunque risulta non giustificata, essendo basata sulla sola ed apodittica affermazione della sua infondatezza.

Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al G.U.P. del Tribunale di Treviso per nuovo esame delle istanze proposte dal condannato, che dovrà tenere conto dei rilievi sopra esposti.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.U.P. del Tribunale di Treviso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

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