Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– il ricorrente non è stato ammesso alla emersione ex art. 1ter l. 102/09 in quanto colpito da sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14 co. 5 d.lgs. 286/98,
– la difesa del ricorrente sostiene con argomenti già conosciuti dal Tribunale in ricorsi simili che tale condanna in realtà non sia ostativa alla emersione,
– tutti gli argomenti proposti dalla difesa sono stati già scrutinati dal Tribunale in altre pronunce,
sulla idoneità della condanna per art. 14, co. 5, d.lgs. 286/98 a fondare il giudizio di esclusione dalla emersione ci si permette pertanto di rinviare, utilizzando la tecnica del precedente conforme ex art. 74 c.p.a., ai motivi indicati nella sentenza di questo Tribunale, I sezione, n. 3921/2010 ed a tutti i successivi provvedimenti conformi;
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500 (oltre accessori, se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
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