Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12659 Imposte in genere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’illegittimità del provvedimento di revoca parziale (per la parte, cioè, eccedente l’importo di Euro 100.000,00 nel triennio) del credito d’imposta previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, e dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate per gli anni 2003/2006, notificato alla società cooperativa sociale L..
Il giudice a quo ha ritenuto che il richiamo operato dal citato art. 63 alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 (che dichiara applicabile all’ulteriore credito d’imposta la regola de minimis) non vale a conferire all’agevolazione in esame la natura di aiuto di Stato ex art. 87 del Trattato CE, dovendosi escludere che fosse tale quello previsto dal menzionato art. 7, comma 10, in quanto privo del requisito della selettività, e pertanto il beneficio non soggiace al relativo regime, ed in particolare alla regola de minimis. Ha poi aggiunto il giudice di merito che, anche ammesso che il citato L. n. 289 del 2002, art. 63 preveda un aiuto di Stato, il credito d’imposta andrebbe riconosciuto in virtù del Regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204, relativo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; ed inoltre, il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8 (convertito nella L. n. 46 del 2007) ha escluso dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis "gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente".
2. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63 censura la sentenza impugnata per avere il giudice di merito disapplicato la normativa nazionale citata, che impone limiti alla concessione di un beneficio per l’incremento dell’occupazione, per il solo fatto che un limite analogo non è previsto nella normativa comunitaria.
Con il secondo motivo, si deduce che il beneficio previsto dalle norme sopra menzionate configura un aiuto di Stato piuttosto che un aiuto ai lavoratori, con conseguente applicazione delle disposizioni dettate in materia dal diritto comunitario.
Con il terzo ed ultimo motivo, si contesta che il Regolamento (CE) n. 2204 del 2002, richiamato dal giudice a quo, consenta la concessione di contributi alle imprese, ai sensi del citato L. n. 289 del 2002, art. 63 oltre il limite stabilito dalla regola de minimis, senza adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti in via generale dall’art. 88, par. 3, del Trattato CE, e che ciò possa comportare il diritto delle imprese a fruire del credito d’imposta in questione oltre il tetto massimo previsto dalla normativa nazionale.
2. I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono fondati nei sensi appresso specificati.
Deve, infatti, essere ribadito, in assenza di convincenti argomentazioni contrarie, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7 ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7, quindi anche quella dettata dal comma 10, in base alla quale "all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06", e "ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di L. 180 milioni nel triennio".
Il criterio comunitario c.d. de minimis è stato, quindi, espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata, la quale non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (Cass. nn. 21797 del 2011 e 7362 del 2012).
Infine, la natura nazionale della norma in esame esclude in radice ogni incidenza sulla questione del disposto del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8, (convcrtito nella L. 6 aprile 2007, n. 46), citato dal giudice a quo, poichè l’esclusione – ivi stabilita – dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis riguarda solo gli aiuti, rientranti in tale previsione, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta regola comunitaria, non l’"ulteriore credito d’imposta" in discussione perchè l’ammontare massimo dello stesso è stato legislativamente determinato in misura corrispondente a quella regola (Cass. n. 7362 del 2012, cit.).
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
4. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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