T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente la conversione, richiesta il 21 maggio 2010 (v. relazione p.a. in atti), del permesso di soggiorno da permesso rilasciato per minore età a permesso per motivi di lavoro, in quanto egli, nato il 10 aprile 1992 e pacificamente in Italia dal 10 febbraio 2008, non integrerebbe i requisiti di cui all’art. 32 l. stranieri. Com’è noto la norma, così come novellata dalla l. 15 luglio 2009 n°94, in vigore dal giorno 8 agosto 2009, e quindi da data anteriore a quella della domanda, prevede ai fini della conversione che il minore debba comunque trovarsi sul territorio nazionale da almeno tre anni;

– che non ha pregio il motivo di ricorso imperniato sull’incompetenza della Questura di Brescia a esaminare la pratica, dato che in atti è presente copia di un contratto di lavoro in cui il ricorrente dichiara una residenza in tale provincia (doc. 3 ricorrente, copia contratto lavoro), e ivi risulta risiedere (v. ricorso p. 1 terzultima riga) anche l’asserito cugino che lo ospiterebbe;

– che, come ritenuto da TAR Friuli 11 febbraio 2010 n°87, le modifiche adottate con l’art. 1, comma 22, della legge sopra citata sono finalizzate proprio a modificare l’orientamento giurisprudenziale precedente, che riteneva irrilevanti i presupposti di durata del soggiorno e di partecipazione ai programmi ad hoc stabiliti per i minori non accompagnati soggetti a tutela o comunque affidati;

– che comunque la qualità di "parente entro il quarto grado" dell’asserito "cugino" cui il ricorrente sarebbe affidato in fatto, certo M.M., risulta solo asserita, e non trova in particolare riscontro nel provvedimento T. minori Brescia 10 febbraio 2010 n°484 che dichiara sussistenti i presupposti per aprire la tutela (doc. 2 ricorrente, copia di esso);

– che quindi non v’è motivo di non applicare la norma, per cui qualsiasi minore straniero non accompagnato presente in Italia perché entratovi come nella specie dopo l’entrata in vigore della legge, può ottenere la conversione del permesso di soggiorno solo se risulta presente nello Stato da almeno tre anni ed ha partecipato per almeno due ad un progetto di integrazione sociale e civile attivato nei termini di cui alla stessa legge;

– che i precedenti asseritamente contrari citati dal ricorrente a p. 7 secondo rigo del ricorso – C.d.S. sez. VI 19 gennaio 2010 n°1982 e 15 marzo 2010 n°1478- riguardano fattispecie anteriori a detta modifica legislativa;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *