Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12658 Imposte in genere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
1. La T. H. di G. N. & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di recupero di credito d’imposta, di cui la ricorrente aveva fruito dal 2001 ai 2004 ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 in relazione alla costruzione di un fabbricato per esposizione e vendita dei beni oggetto dell’attività d’impresa, insistente su area avuta in comodato trentennale dai due unici soci della società stessa.
Il giudice d’appello ha ritenuto mancanti i requisiti previsti dalla norma di agevolazione – che richiama il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 quanto al concetto di "nuovi investimenti" -, con particolare riferimento alla circostanza che la norma esige l’acquisto a titolo oneroso dei beni strumentali nuovi ed è quindi inapplicabile nella fattispecie, in cui, come detto, si è in presenza di un comodato a titolo gratuito. Ha poi aggiunto che, premessa la diversità soggettiva tra società di persone e soci, la costruzione dell’immobile de quo non legittima la fruizione del credito d’imposta "trattandosi di spesa incrementativa su beni di terzi e non separabile dal bene di terzi (cioè il terreno) cui accede e regolamentata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 (art. 74 del vecchio TUIR)".
2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 "vecchio" TUIR, artt. 102, 103 e 108 "nuovo" TUIR, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37 degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c, censura la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio del credito d’imposta previsto dal citato L. n. 388 del 2000, art. 8.
Osserva che il giudice di merito ha basato la decisione sull’errato richiamo al contenuto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 nel testo modificato e rinumerato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 (corrispondenti agli artt. 81 e 82 del "vecchio" TUIR, concernenti "redditi diversi" e "plusvalenze"), anzichè nel testo anteriore, effettivamente richiamato dalla norma in esame, cosi pervenendo all’erronea conclusione di escludere il beneficio in quanto il terreno sul quale è stata realizzata la costruzione è pervenuto alla società con un contratto a titolo gratuito anzichè a titolo oneroso. Aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il diritto alla fruizione del credito d’imposta spetta non solo al proprietario del bene, ma anche al locatore o al comodatario, essendo sufficiente che il costo di tale bene si inserisca nella contabilità della struttura produttiva operante nel territorio.
Con il secondo motivo, è riproposta, sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione, la medesima questione di cui alla prima doglianza, e cioè se il credito d’imposta può essere escluso "sulla base della sola circostanza che la costruzione è stata realizzata su un terreno di proprietà di terzi, pervenuto alla società con un contratto a titolo gratuito".
2. Premesso che il secondo motivo si palesa inammissibile in quanto prospetta quale vizio di motivazione quella che è una pura questione di diritto, il primo motivo (che appunto propone tale questione) è infondato, anche se la motivazione della sentenza va in parte corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 nell’attribuire un "contributo nella forma di credito di imposta" a determinate imprese che "effettuano nuovi investimenti" nelle aree indicate (comma 1), chiarisce, al comma 2, che "per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68" (nel testo all’epoca vigente, anteriore alla modifica e rinumerazione operata dal D.Lgs. n. 344 del 2003).
Nella fattispecie, è assorbente rilevare che manca il presupposto della "acquisizione" del bene (anche intesa, questa, in senso lato, come acquisto del potere giuridico di utilizzare il bene: v. Cass. n. 19545 del 2011), perchè l’immobile, essendo stato costruito dalla società contribuente su terreno ad essa concesso in comodato dai due soci (come è pacifico in causa), è divenuto di proprietà dei comodanti in virtù del principio di accessione di cui all’art. 934 c.c. e segg..
La società, pertanto, non risulta titolare di alcuna posizione soggettiva idonea ad attribuirle il diritto al credito d’imposta di cui alla norma in esame (come sarebbe stata, invece, ad esempio, se fosse stata in possesso di un titolo costitutivo del diritto di superficie sul suolo).
3. In conclusione, il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza nella parte in cui fa erroneo riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, deve essere rigettato.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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