Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 07-03-2013, n. 10729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30.12.2011 la Corte d’appello di Firenze riconosceva il vincolo della continuazione tra i seguenti reati commessi da E.R. e giudicati con separate sentenze:

– artt. 648, 494, 482 e 477 c.p. ricettazione di un assegno bancario che, previa falsificazione, veniva posto all’incasso, mediante esibizione di un documento contraffatto, in data (OMISSIS);

– 648, 640, 494, 476, 482, 485 e 491 c.p., ricettazione di un assegno bancario che, previa falsificazione, veniva posto all’incasso in data (OMISSIS), presentandosi l’ E. con false generalità.

La Corte d’appello riteneva che i suddetti reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in considerazione dell’arco temporale ristretto, della analoga metodicità del comportamento e del fine di lucro, dal quale si poteva desumere che i suddetti reati fossero stati preordinati.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Firenze, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione di legge e per carenza e contraddittorietà della motivazione.

Secondo il ricorrente, l’istante aveva l’onere di indicare gli elementi e i fatti specifici a dimostrazione della sussistenza della continuazione tra i suddetti reati.

Nel caso di specie non solo detto onere non era stato assolto, ma vi erano argomenti logici che escludevano la possibilità che, fin dalla commissione del primo reato, l’ E. avesse già programmato di commettere il secondo delitto.

Dagli atti risultava che l’assegno di cui al secondo reato (commesso in data (OMISSIS)) era stato spedito dalla parte lesa in data 1.3.2003 e successivamente rubato.

Quindi l’ E., nel commettere il primo reato (in data 20.2.2003) non poteva avere programmato di commettere il secondo reato, utilizzando un assegno di cui non poteva neppure conoscere l’esistenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice dell’esecuzione ha completamente omesso di confutare il parere (in atti) del Procuratore generale espresso in merito all’istanza di applicazione della continuazione tra i suddetti reati presentata nell’interesse di E.R., parere contenente argomenti che sono stati riproposti con i motivi di ricorso e che dovevano essere oggetto della massima considerazione da parte del giudicante, poichè appare di assai difficile configurazione un unico disegno criminoso che avrebbe dovuto comprendere ab origine la negoziazione di due assegni ricettati, quando per uno di questi non era stato ancora commesso il reato presupposto, vale a dire che il titolo non era stato ancora sottratto nel momento in cui è stato commesso il primo reato.

E’ principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il disegno criminoso deve essere concepito, seppure nelle sue linee generali, prima dell’inizio dell’attività criminosa, e non basta per configurare un disegno criminoso – che deve essere dotato di una qualche specificità – la mera intenzione di commettere reati con il provento dei quali procurarsi i mezzi per vivere.

Inoltre, dalla sentenza in data 15.7.2008 del Tribunale di Firenze, relativa ai reati commessi in data (OMISSIS), risulta che è stata ritenuta la continuazione con reati analoghi commessi in data (OMISSIS) e giudicati con sentenza 12.1.2004 del GIP del Tribunale di Firenze. Neppure questa circostanza è stata presa in considerazione dal giudice dell’esecuzione, la cui ordinanza deve essere quindi annullata per un nuovo esame, tenendo conto, oltre che degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, di quanto esposto nel suddetto parere del Procuratore generale e di quanto deciso in materia di continuazione dal Tribunale di Firenze con sentenza in data 15.7.2008.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *