T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l’istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo L.M.A. (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che ai sensi del comma 1 dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) la dichiarazione di emersione può essere presentata anche da un datore di lavoro extracomunitario, purché lo stesso sia "in possesso" della carta di soggiorno al 30 giugno 2009;

– che il datore di lavoro del ricorrente, come ammesso anche a p. 2 del ricorso, era alla data indicata sprovvisto di carta di soggiorno, ottenuta solo (cfr. doc. 3 ricorrente, copia di essa) con decorrenza dal 22 novembre 2010;

– che non rileva quanto sostiene il ricorrente, ovvero che il proprio datore di lavoro avesse già il 23 giugno 2008 richiesto la carta di soggiorno in parola (doc. 2 ricorrente, copia richiesta) e che già a tal data avesse titolo per ottenerla. Quand’anche ciò fosse vero, si rileva infatti che, sempre per ammissione del ricorrente, l’istanza in parola non fu accolta, dando luogo a un semplice rinnovo del precedente permesso di soggiorno (doc. 3 ricorrente, copia di esso). A fronte di tale diniego l’interessato avrebbe infatti dovuto, ove lo avesse ritenuto illegittimo, ricorrere nella sede competente; non avendolo fatto, è soggetto alla relativa inoppugnabilità dell’atto, che non può essere messa in discussione in questa sede;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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