T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il primo motivo di ricorso non è fondato perché l’avviso ex art. 10bis l. 241/90 è stato dato ed è stato prodotto in giudizio dalla Questura,

– il secondo motivo di ricorso verte tutta sulla questione di interpretazione presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione di mesi 6,

– la Questura ritiene che scaduto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro l’extracomunitario possa non lavorare per mesi 6 e poi debba trovarsi una nuova occupazione pena la espulsione; il ricorrente ritiene che egli abbia comunque diritto prima o poi ad un permesso di soggiorno per attesa occupazione di mesi 6 anche se in realtà nel momento in cui lo ha chiesto già non lavorava da più di 6 mesi,

– nel caso di specie, infatti, l’extracomunitario non lavorava da gennaio 2009 ed ha chiesto il permesso per attesa occupazione il 13. 8. 2010 (cioè quando i 6 mesi di attesa occupazione erano già decorsi),

– il Tribunale ha ritenuto in diverse occasioni che la lettera della norma imponga comunque di rilasciare un permesso per attesa occupazione di mesi 6 e che i ritardi amministrativi nell’accorgersi della situazione di assenza di lavoro da parte dell’interessato non possano impedire il rilascio del titolo,

– ne consegue che il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato,

– le spese si possono compensare stante e incertezze interpretative sulla norma oggetto di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 28. 9. 2010

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *