Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12655 Agevolazioni

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Svolgimento del processo
La controversia promossa da Immobiliare D. s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Treviso n. 94/1/2007 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione del 23/3/2006 con il quale venivano richiesti maggiori importi per imposte di registro, ipotecaria e catastale non riconoscendo la spettanza alla società delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33 in ordine alla compravendita di un appezzamento di terreno – rep. N. 355179 del dicembre 2002-, stante la alienazione di parte del terreno entro il quinquennio, senza attività di edificazione. La CTR riteneva che la avvenuta realizzazione di opere di urbanizzazione implicasse, di per sè, l’utilizzazione edificatoria dell’area, ed escludeva che tale utilizzazione dovesse avvenire da parte del primo acquirente dell’area.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società che ha proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, L. n. 457 del 1978, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 16, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), l’Agenzia delle Entrate critica la sentenza impugnata laddove la CTR ha ritenuto che il completamento delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione costituisse condizione sufficiente per fruire delle agevolazioni di cui alla norma citata.
La censura è fondata.
La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, (nel testo vigente alla data dell’atto di acquisto) prevede che "i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici par-ticolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento". Il trattamento fiscale di favore è quindi subordinato alla "condizione" che sia realizzata entro il quinquennio l’utilizzazione edificatoria.
La ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame l’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato -, analogamente a quanto disposto la L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 (cd. legge Tupini)- che prevedeva "il beneficio dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili",…. purchè la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato termine- induce questo Collegio a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione – quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione-, bensì vada estesa alla costruzione di un edificio, e ciò sia che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di nuova costruzione, sia nella demolizione e ricostruzione integrale di un edificio preesistente che, al decorso del quinquennio abbia una consistenza significativa dal punto di vista urbanistico.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso principale con cui l’Agenzia delle Entrate assume l’erronea applicazione della norma laddove la CTR ha ritenuto irrilevante, ai fini dei benefici in parola, il soggetto attuatore dell’utilizzazione edificatoria.
Con ricorso incidentale la società lamenta l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza circa la nullità dell’avviso per difetto di motivazione.
La censura, così come formulata, è priva di autosufficienza perchè non indica in maniera chiara e puntuale gli elementi utili perchè il giudice di legittimità – al fine di controllare la congruità del pur sintetico giudizio sul punto espresso dalla Corte Territoriale – sia in grado di avere la completa cognizione dell’asserita discrasia tra iter argomentativo della sentenza di secondo grado e ragioni di contestazione in appello, non essendo consentito vagliare autonomamente in via interpretativa fonti o atti del processo non richiamati o trascritti nel corpo del ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va quindi rigettato il ricorso proposto dalla Immobiliare D. s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione del 23/3/2006. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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