T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 99

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il 7. 10. 2008 il ricorrente ha chiesto rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo senza presentare documentazione idonea a sostegno,

– la Questura ha provato a contattarlo all’indirizzo riportato sul precedente permesso di soggiorno (in Virgilio, Mantova) ma lì risultava sconosciuto (il ricorrente si è trasferito in Villafranca, Verona, ma non si è preoccupato di avvertire la Questura del mutamento del domicilio, e quindi non può lamentarsi al riguardo, come invece fa il ricorso)

– il 7. 2. 2009 la Questura ha emesso il diniego di permesso di soggiorno rilevando l’insufficienza della documentazione a sostegno,

– il provvedimento è stato notificato all’interessato soltanto il 5. 8. 2010 dopo che lo stesso aveva prodotto alla Questura il contratto di lavoro dipendente stipulato il 1. 10. 2008,

– il provvedimento impugnato in sé è corretto, perché alla data in cui è stato emesso nulla sapeva la Questura del fatto che l’interessato aveva stipulato un contratto di lavoro dipendente che sarebbe stato invece utile da spendere nella procedura amministrativa per il rinnovo del permesso di soggiorno,

– è vero che la Questura – che non aveva ancora notificato il provvedimento impugnato – poteva revocarlo o annullarlo valutando la sopravvenienza costituita dal nuovo contratto di lavoro conseguito dall’interessato, ma oggetto d’impugnativa è soltanto il provvedimento originario del 5. 2. 2009, ed esso – come detto – non presenta profili di illegittimità proprio perché emesso sulla base della situazione di fatto e di diritto conosciuta dalla Questura nel momento in cui veniva emesso;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500 (oltre accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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