Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 04-03-2013, n. 10125 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata da Z. A. nei confronti dei Dott. N.M. e B.F., incaricati di espletare una perizia psichiatrica sulla sua persona.

L’ordinanza ha affermato che la dichiarazione di ricusazione si palesa assolutamente generica, non risultando neppure indicate te ragioni poste a fondamento dell’istanza.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto personalmente ricorso lo Z. che deduce la specificità dei motivi di ricusazione fondati sull’assenza di imparzialità dei predetti medici in quanto iscritti a vari partiti politici. Si aggiunge che la dichiarazione di ricusazione è stata respinta per dissapori ideologici, politici e culturali, nonchè con violazione di norme processuali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di impugnazione, infatti, risultano del tutto generici, oltre a riferirsi a motivi diversi da quelli stabiliti dall’art. 606 c.p.p..

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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