Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata da Z. A. nei confronti dei Dott. N.M. e B.F., incaricati di espletare una perizia psichiatrica sulla sua persona.
L’ordinanza ha affermato che la dichiarazione di ricusazione si palesa assolutamente generica, non risultando neppure indicate te ragioni poste a fondamento dell’istanza.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto personalmente ricorso lo Z. che deduce la specificità dei motivi di ricusazione fondati sull’assenza di imparzialità dei predetti medici in quanto iscritti a vari partiti politici. Si aggiunge che la dichiarazione di ricusazione è stata respinta per dissapori ideologici, politici e culturali, nonchè con violazione di norme processuali.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi di impugnazione, infatti, risultano del tutto generici, oltre a riferirsi a motivi diversi da quelli stabiliti dall’art. 606 c.p.p..
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.