T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 97

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Cremona ha respinto la domanda di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certa K.H. per ritenuta mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro (doc. 5 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che quindi la questione attiene all’interpretazione della norma del comma 4, lett. d) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) nella parte in cui individua i requisiti di reddito necessari per regolarizzare un collaboratore domestico,

– che l’asserito datore di lavoro del ricorrente infatti è titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia di 20.000 euro, ma con gli assegni familiari supererebbe tale limite;

– che, come ritenuto da questo Giudice anche nell’ordinanza 27 ottobre 2010 n°763, la norma in realtà richiede in modo chiaro che per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, si attesti il possesso di un reddito "imponibile", risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu" soggetti conviventi percettori di reddito, e quindi non valorizza i redditi esenti come gli assegni familiari di che trattasi;

– che non è possibile interpretare la norma nel senso auspicato dal ricorrente perché essa è chiara e precisa e non offre spazi all’interprete;

– che quindi il ricorso va respinto;

– che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio, restando il contributo unificato, come per legge, a carico del ricorrente che lo ha anticipato in quanto la sua domanda non è stata accolta;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate e contributo unificato a definitivo carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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