T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 96

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza del Comune di Gorle, impugnano la delibera del consiglio n. 35 in data 11.6.2010 (alla quale hanno preso parte esprimendo il loro dissenso in sede di discussione e di votazione finale) avente ad oggetto l’approvazione del piano di dismissione degli immobili comunali, deducendo la violazione dell’art. 58, c. 2° del D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 8.8.2008 n. 133 8 (così come risultante dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 340 del 30.12.2009).

Va rilevata – d’ufficio, previa indicazione al difensore incamera di consiglio in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 73, c. 3 del c.p.a.- l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva.

Invero, i ricorrenti in questa sede contestano- non già la violazione del proprio munus o ius ad officium, ma – la conformità a legge della deliberazione approvata dall’organo collegiale di cui fanno parte.

Peraltro, tra le condizioni dell’azione processuale, che devono sussistere, a pena di inammissibilità, va annoverata anche la legitimatio ad causam, che presuppone l’allegazione, da parte dell’attore, di una posizione giuridica soggettiva che si assume lesa dall’azione illegittima della Pubblica Amministrazione. Pertanto, il consigliere comunale può esercitare la generale legittimazione al ricorso solo quando viene in rilievo una lesione diretta delle sue prerogative, ossia del munus che gli viene riconosciuto dall’ordinamento, mentre al possesso della qualifica di consigliere comunale non può riconnettersi, in via automatica ed indifferenziata, la titolarità del diritto di azione avverso ogni delibera adottata dall’Ente. (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 30 giugno 2010, n. 2610).

Su tale aspetto è consolidata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha rilevato che il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all’ufficio, mentre la posizione del consigliere negli altri casi non si differenzia da quella della generalità dei cittadini (cfr. sez. VI, 19 maggio 2010 n. 3130), e che il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente, ma a risolvere conflitti intersoggettivi (cfr. sez. V, 31 gennaio 2001 n. 358).

Sussistono pur tuttavia giusti motivi per compensare, fra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *