Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12650 ICI

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto al n. 4796/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 110/06/2007, pronunziata dalla CTR di L’AQUILA Sezione n. 06 l’11.12.2007 e DEPOSITATA il 14 gennaio 2008.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento ICI dell’anno 2002, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito in L. n. 248 del 2006, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 convertito in L. n. 248 del 2005, D.L. n. 223 del 2006, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 1150 del 1942, art. 11 L. n. 1187 del 1968, art. 2.

L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

3 – La questione posta dal ricorso va esaminata e decisa in base al principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte (SS.UU. n. 25506 del 30.11.2006, n. 23682/2007), secondo cui "In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f);

l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio".

4 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune ed escluso, nel caso, l’imponibilità delle aree ai fini ICI, sulla base dell’erronea ratio che, di per sè, la previsione dello strumento urbanistico per servizi pubblici ed a p.e.e.p., escludesse la possibilità di sfruttamento a fini edificatori.

5 – Ciò posto, data la realtà fattuale, alla stregua del richiamato principio, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. A. D..

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed al trascritto principio, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, la quale procederà al riesame e, attenendosi al richiamato principio, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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