Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 27-02-2013, n. 9282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/08/2012, il Tribunale di Bari confermava l’ordinanza con la quale, in data 09/07/2012, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva applicato a D.V. la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: sostiene il ricorrente che l’accusa si fonda solo sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia A.. Il ricorrente non contesta il reato di cui all’art. 73 D.P.R. cit., ma rileva che egli non poteva far parte di una presunta associazione di cui ignorava l’esistenza e di cui non conosceva gli accoliti: egli, infatti, conosceva il solo A. – suo datore di lavoro – e non aveva apportato alcun contributo attivo all’associazione.

2.2. violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per avere il tribunale ritenuto l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, non tenendo, però, conto della circostanza che il D., a far data dal 19/08/2009, si trova ininterrottamente detenuto, prima in carcere e, poi, agli arresti domiciliari e, durante tutto il suddetto periodo, non aveva mai violato le prescrizione impostigli.

Motivi della decisione

1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: il Tribunale, dopo avere illustrato tutto il corposo ed univoco compendio probatorio in ordine alla sussistenza dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui faceva parte l’ A. (cfr pag. 2-3 dell’ordinanza impugnata), passa, poi, ad esaminare la singola posizione del ricorrente e la tesi difensiva secondo la quale non vi era alcun riscontro alle propalazioni dell’ A. (diventato collaboratore di giustizia). Il Tribunale, confutando la suddetta tesi, elenca gli elementi a carico del D. (intercettazioni telefoniche; rinvenimento di una pressa utilizzata per il confezionamento da cento grammi della cocaina) e conclude che le dichiarazioni dell’ A. (il quale lo aveva indicato come sua coadiutore materiale nella preparazione delle dosi e come colui che si occupava di nascondere la droga che arrivava dall’estero) avevano trovato un ampio riscontro.

In questa sede, il ricorrente ammette di avere partecipato ai reati fine (acquisto ed importazione di 3 e 5 kg di cocaina) ma contesta la sua partecipazione all’associazione.

Al che deve replicarsi che la censura è meramente reiterativa di quella già dedotta davanti al tribunale ma da questo confutata in modo del tutto logico, congruo ed aderente non solo agli elementi fattuali ma anche alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità: il che rende la doglianza manifestamente infondata e, quindi, inammissibile dovendosi ritenerla un modo surrettizio di introdurre in sede di legittimità una nuova ed alternativa questione di merito.

2. violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.: quanto alla pretesa violazione della suddetta norma, va osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il tribunale ha ampiamente preso in esame le esigenze cautelari avendole rinvenute "nella proclività delittuosa mostrata diacronicamente dal prevenuto nel settore del traffico illecito delle sostanze stupefacenti, il suo pieno ed organico inserimento in una compagine criminosa organizzata a livello transnazionale, la sua piena e totale dedizione alle esigenze del sodalizio …".

La motivazione è coerente e logica rispetto agli evidenziati elementi fattuali, sicchè la doglianza dedotta dal ricorrente va rigettata con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

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