T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 94

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo E.A.E.I.A. (doc. 4 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il ricorrente ha riportato plurime condanne per vari reati, fra i quali la rapina p. e p. dall’art. 628 c.p. come da sentenza Gip T. Firenze 22 dicembre 2005 irr. il 6 aprile 2006, e l’illecito traffico di stupefacenti come da sentenze dello stesso Giudice 16 gennaio 2007 irr. il 13 febbraio 2007, 12 giugno 2008 irr. il 30 ottobre 2008 e 28 gennaio 2010 irr. il 18 febbraio 2010 e le lesioni personali dolose p. e p. dagli artt. 582, 585 c.p. come da sentenza della Corte di appello di Firenze 8 luglio 2003 irr. in data 8 ottobre 2003 (cfr. certificato casellario allegato alla relazione della p.a.);

– che ciascuno dei reati in questione rientra nella previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, costituiscono reati ostativi ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che non costituisce causa di illegittimità del provvedimento impugnato la circostanza, valorizzata nell’unico motivo di ricorso, che la p.a. abbia indicato i precedenti stessi con l’espressione generica "condanne per stupefacenti, lesioni volontarie" (cfr. doc. 4 ricorrente, cit.), dato che essa consente in modo agevole di ricostruire il percorso logico seguito nell’emanare il provvedimento stesso (sul principio, si veda per tutte C.d.S. sez. V 11 novembre 2005 n°6347);

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *