Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 27-02-2013, n. 9280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza del 09/08/2012, il Tribunale di Cagliari respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere proposta da C.S. (condannato alla pena di anni 18 e mesi sei di reclusione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 con sentenza del 11/05/2012), rilevando, fra l’altro, che "appare palesemente insussistente la nullità indicata nell’istanza di revoca della misura posto che l’imputato ha regolarmente partecipato a tutte le udienze in cui è stata svolta attività, mentre per quanto riguarda la penultima udienza tenutasi il 4 maggio 2012, si è trattato di un mero rinvio per cui è stata correttamente disposta in limine la revoca dell’ordine di traduzione".

2. Avverso la suddetta ordinanza, il C., proponeva appello avanti il tribunale del riesame, deducendo che la sentenza con la quale era stato condannato era nulla per vizi procedurali insanabili.

3. Con ordinanza del 06/09/2012, il tribunale di Cagliari, oltre che ritenere infondata nel merito la suddetta doglianza, rigettava l’appello rilevando che "il vizio procedurale lamentato dal ricorrente dev’essere fatto valere con l’atto di appello della sentenza e non può incidere sull’ordinanza con la quale è stata applicata a C. la misura della custodia cautelare in carcere".

4. Avverso la suddetta ordinanza, il C., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione reiterando la doglianza in ordine alla pretesa nullità da cui sarebbe affetta la sentenza del 11/05/2012.

5. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni illustrate dal tribunale con l’ordinanza impugnata, motivi avverso i quali il ricorrente non ha ritenuto di spendere alcuna parola.

Il che comporta, da un lato, l’aspecificità del ricorso e, dall’altro, comunque, anche a voler prendere in esame la doglianza, la manifesta infondatezza atteso che, come ha correttamente rilevato il tribunale, il preteso vizio dev’essere fatto valere con l’atto di appello, ed il vizio, quand’anche sussistente, potrebbe travolgere la sentenza ma non il titolo per quale il C. è ristretto in carcere.

6. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

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