T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 92

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione
la condizione di c.d. alias non risulta contestata e che non sono stati prospettati argomenti di merito oppositivi al negativo esito al seguito dell’intervenuto formale rilievo per carenza di comunicazione preventiva invero non denunciandosi alcuna circostanza in fatto utile;
Ritenuti i motivi di ricorso e rilevato che:
A- L’art. 1ter, co. 13 l. 102/09, stabilisce che: "13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".
Il caso di specie rientra per la lettera della legge nella terza ipotesi, in quanto a margine preventivo dell’istanza di regolarizzazione viene annotata una condanna per non rispetto di un’ordine di allontanamento/esplulsione dal Territorio dello Stato asseritamente rientrante tra quelle che impediscono la regolarizzazione stessa.
B- Una prima possibile obiezione alla impostazione assunta dall’amministrazione degli Interni è che il reato in questione in realtà non rientrerebbe negli artt. 380 e 381 c.p.p. per motivi meramente formali (il reato è sì ricompreso nei limiti edittali previsti dall’art. 381 c.p.p., ma è concretamente sottratto all’applicazione dello stesso, essendo disciplinato da una norma speciale, lo stesso art. 14 d.lgs. 286/98, che lo assoggetta all’arresto obbligatorio in flagranza).
B1- In realtà, questa interpretazione non pare corretta; la norma sulla regolarizzazione non individua come ostativi i reati per cui l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza è previsto dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; la norma sulla regolarizzazione individua, invece come ostativi i reati previsti dagli artt. 380 e 381 e non nomina in alcun modo l’arresto in flagranza; questo può significare soltanto che la disposizione in esame abbia fatto riferimento agli artt. 380 e 381 c.p.p. per individuare i reati ostativi alla regolarizzazione senza preoccuparsi se gli stessi comportino o meno l’arresto in flagranza.
C- Una seconda obiezione -rilevabile anche d’ufficio- alla disposizione oggetto di esame è che la stessa, pur formalmente applicabile, sarebbe viziata da incostituzionalità per irrazionalità della norma che tratta in modo differente situazioni uguali (il comportamento di chi si è trattenuto in Italia, chi ha avuto la sfortuna di essere sorpreso, arrestato e processato, e il comportamento di chi si è trattenuto in Italia, ma non è stato ancora sorpreso); in realtà il Tribunale non condivide questo orientamento perché la situazione di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato non è uguale a quella di chi non ha riportato alcuna condanna, con presunzione di innocenza; le due situazioni, pertanto, non sono in alcun modo paragonabili, perché solo nella prima c’è un accertamento giurisdizionale sulla commissione del reato da parte del regolarizzando, mentre nel secondo caso manca del tutto.
D- La detta ipotetica questione di costituzionalità potrebbe prospettarsi anche sotto altro profilo, assumendo come irragionevole l’intero impianto normativo della l. 102/09; in particolare, da un lato, ivi si ammette la regolarizzazione di chi è per definizione clandestino (perché non si regolarizza chi è già regolare), mentre, dall’altro, si esclude chi null’altro ha fatto se non entrare come clandestino. Anche questa prospettazione non è corretta, in quanto non è, all’evidenza, irrazionale che il legislatore abbia voluto escludere dalla regolarizzazione i soggetti che, oltre ad aver violato le norme sull’ingresso nel territorio dello Stato (circostanza che accomuna tutti coloro che hanno chiesto di aderire alla procedura di emersione), hanno anche violato senza giustificato motivo (perché altrimenti non sarebbero stati condannati per art. 14, co. 5, d.lgs. 286/98, facendo difetto un elemento legale della fattispecie) il provvedimento con cui si imponeva loro di allontanarsi dallo stesso; nel caso in esame, quindi, c’è un quid in più rispetto al mero ingresso illegale che rende, appunto, non irrazionale la previsione di escludere questi particolari casi dalla regolarizzazione stessa.
E- Risulta peraltro che, la VI Sezione del CdS, andando in senso diverso da un precedente orientamento manifestato con la decisione 5890/2010 e conferente con quanto sopra enunciato ha, di recente, pronunciato ordinanza n. 4066/2010 in cui ha introdotto un ulteriore argomento; in tale ordinanza si sostiene, pur nei termini dubitativi propri della fase cautelare, che "non sembra che la condanna riportata dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 286 del 1998 (commi 5ter e 5quinquies) fosse ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1ter, d.l. 78 del 2009 (si veda, in particolare, il comma 13 dell’art. 1ter, cit., il quale fa esclusivo riferimento alle ipotesi – che nella specie non ricorrono – di espulsioni disposte ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit.)".
E1- Questo ulteriore argomento non è condivisibile in quanto l’art. 1ter l. 102/09 contempla tre condizioni ostative alla regolarizzazione alternative tra di loro: l’espulsione ai sensi della lett. c) dell’art. 13 del t.u. immigrazione; l’inammissibilità Schengen; la condanna per un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
Se dunque è vero che in caso di condanna per art. 14, co. 5, d.lgs. 286/98 non si rientrerebbe in un caso di espulsione ai sensi della lett. c) è altrettanto vero che il caso di specie rientra pur sempre nella terza condizione ostativa, cioè quello che è rappresentato dall’aver subito una condanna per un reato per cui è previsto l’arresto in flagranza (che è poi il motivo per cui l’amministrazione resistente ha emesso il provvedimento impugnato, che non fa alcun riferimento ad avvenute espulsioni).
E2- Tuttavia la medesima Sezione VI è ritornata sui suoi precedenti passi con decisione n. 7209 del 2010 confermando, nella sostanza e con ulteriori argomentazioni, la precedente decisione n. 5890 del 2010.
E3- In entrambe tali decisioni e nella propria pregressa giurisprudenza consonante si ritrova questo Collegio.
F- Il ricorso è dunque infondato posto che la questione giuridica sottesa – se la condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del testo unico dell’immigrazione, per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione rientri o meno nell’ambito dell’ipotesi di esclusione (ex c. 13 lett. C) dalla regolarizzazione ex art. 1 ter D.L. n. 78/2009 – deve essere, a parere di questo Collegio, risolta pur nei sensi di cui alla sentenza TAR Umbria 4.5.2010 n. 277, che ha trovato, appunto, conferma nella decisione 18.8.2010 n. 5890 del Consiglio di stato, Sez. VI.
F1- in quest’ultima, invero, è stato precisato che:
1) " il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art, 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";
2) "non è pertinente il richiamo… all’art. 1ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace una sentenza penale di condanna già pronunciata prima dell’entrata in vigore del detto d.l.;
3) "nella norma appena citata non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l’ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso diversamente da quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna".
G- Va dunque ribadito che:
a) diversa è la condizione di chi permane in un comportamento illegittimo e di chi, invece, subisce una condanna penale non per tale comportamento illegittimo ma per non aver rispettato un ordine di espulsione o di allontanamento;
b) l’extracomunitario al quale può essere ascritta, in pendenza di domanda di emersione di cui alla legge 102 del 2009, solo una illegittimità amministrativa permanente accetta anch’esso e comunque il rischio di subire una condanna penale per il diverso fatto di cui sopra, salvo quanto deducibile, in bonam partem, dall’art. 1 ter VIII comma, lett. a) della più volte citata legge 102/2009.
H- le spese di lite sono accollate alla parte ricorrente per euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese di lite a carico della parte soccombente per euro 500,00 (IVA e CPA esclusi).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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