T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 91

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il ricorrente ha riportato una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del testo unico dell’immigrazione, quindi per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione;

– che il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art, 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che, come rilevato dalla recente C.d.S. sez. VI 18 agosto 2010 n°5890, e dalla conforme 29 settembre 2010 n°7209, nonché da orientamento costante della Sezione, per tutte la sentenza sez. I 8 ottobre 2010 n°3916, nel caso di specie non è applicabile il disposto dell’art. 1ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace la sentenza di condanna già pronunciata;

– che nella norma appena citata, sempre come rilevato dalla prima delle citate decisioni di appello, non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l’ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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