Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8558 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28.6.2012 il Tribunale del riesame di Bologna,adito a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, disponeva la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia con divieto di uscita notturna a carico di D.C.C. e F.R., indagati per il reato previsto dall’art. 278 cod. pen. perchè offendevano l’onore e il prestigio del Presidente della Repubblica scrivendo su un muro mediante vernice spray " N. schifoso borghese No Tav".

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione deducendo: il provvedimento impugnato non è adeguatamente motivato ed è logicamente contraddittorio; il pericolo di reiterazione dei reati non può essere desunto dalle scritte offensive o minatorie rivolte ad altri soggetti, poichè esse, non essendo dirette contro il Presidente della Repubblica, non integrano ulteriori delitti contro la personalità dello stato; inidoneità della misura applicata a prevenire il rischio della reiterazione di nuove scritte, non essendo provato che tale pericolo si concretizzi durante la notte.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva considerato che espressioni di analogo contenuto violento e ingiurioso erano state scritte sui muri anche nei confronti del Procuratore della Repubblica C. e del Sindaco di Torino, e che nel corso delle perquisizioni a carico degli indagati erano state rinvenute numerose bombolette spray ed un documento contenente gravi minacce nei confronti dell’imprenditore T.A.. La conclusione tratta dal giudice cautelare, secondo cui "alla luce delle emergenze investigative l’utilizzo di frasi di contenuto offensivo, violento e minaccioso costituisce un modus operandi non occasionale attraverso il quale i prevenuti conducono la loro polemica politica", è immune da vizi logici ed insindacabile nel merito.

2. La prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne è logicamente congrua con la circostanza che le scritte sono state vergate sui muri nottetempo, ed è conforme alla massima di esperienza secondo cui le scritte di contenuto ingiurioso o minatorio sui muri di un centro abitato, generalmente, non vengono effettuate in pieno giorno.

A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti D.C. e F. devono essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Bologna perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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