Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8557 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 6 maggio 2009 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a prendere cognizione dell’istanza, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, per l’applicazione dell’indulto nei confronti del condannato S.D. sulla pena inflittagli con sentenza resa dal Tribunale di Milano del 25/1/2006, irrevocabile il 3/10/2006, in quanto in quel momento l’ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, del 4/4/2008.

2. Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con ordinanza resa il 23 luglio 2010, con la quale rileva che a norma dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 5, la competenza del giudice dell’esecuzione resta determinata in funzione della pronuncia dell’ultima sentenza divenuta irrevocabile rispetto al momento di proposizione della richiesta sulla quale si deve provvedere, che, nel caso di specie, era quella emessa dal Tribunale di Milano il 25/1/2006.

Motivi della decisione

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del procedimento di esecuzione, promosso nei confronti dello stesso imputato, con ciò determinato la stasi dei procedimenti, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del giudice che per primo l’ha negata.

2. Risulta pacifico e non oggetto di contrasto che nei confronti di S.D. sono stati pronunciati più provvedimenti di condanna, già irrevocabili, l’ultimo dei quali rispetto al momento di proposizione dell’istanza di applicazione dell’indulto è stato emesso dal Tribunale di Milano: trattasi della sentenza del 25/1/2006, irrevocabile il 3/10/2006, in quanto al momento della formulazione della richiesta del Procuratore della Repubblica di Milano del 22/1/2008 non era ancora stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, del 4/4/2008, a nulla rilevando che al momento dell’adozione della decisione fosse intervenuta altra condanna, emessa da giudice di altra sede territoriale.

Questa Corte ha ormai superato le precedenti oscillazioni ed è costante nell’affermare il principio di diritto, secondo il quale "in tema d’esecuzione, il giudice competente a provvedere sull’applicazione dell’indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sua sentenza"

In verità la norma dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 4 non specifica quale sia il termine di riferimento rispetto al quale individuare il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ma il sistema processuale autorizza a ritenere che debba prendersi in considerazione la data di presentazione dell’istanza sulla quale l’autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi e che, quale conseguenza del principio generale di "perpetuatio jurisdictionis", l’eventuale intervenuto di pronunce successive sia inidoneo a modificare la competenza; nè del resto il Tribunale di Milano ha offerto argomenti per poter superare tale principio generale

Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Milano quale giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e disposta la trasmissione degli atti a quell’ufficio.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

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