T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 88

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di applicazione pena su richiesta GUP Tribunale Como 19 marzo 2008 irrev. il 23 aprile 2009 per una pena di anni quattro di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti, sentenza assistita dalla misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato (cfr. doc. 3 ricorrente, copia provvedimento Tribunale sorveglianza);

– che tale pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., è di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, con soluzione normativa giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148;

– che la suddetta norma di legge disciplina le valutazioni con le quali l’Autorità amministrativa procede al rilascio o diniego dei permessi di soggiorno, valutazione che resta autonoma e distinta da quelle compiuta dall’Autorità giudiziaria nell’applicare la citata misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato, ditalché sono inconferenti le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla possibilità, peraltro allo stato non tradottasi in pratica, che tale misura sia revocata;

– che comunque la pericolosità dello straniero appare sussistere anche in concreto, atteso che, come risulta dal provvedimento impugnato e non è da lui contestato come fatto storico, egli fu arrestato nella flagranza della detenzione illecita di quindici chilogrammi di hashish, il che prova di per sé un suo coinvolgimento non occasionale nell’illecito traffico;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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