Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12642 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

"1. – La commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 37/22/2006, ha annullato, in riforma della decisione di primo grado, due cartelle esattoriali impugnate da D.F.M., sul rilievo che le cartelle erano state a lei notificate in proprio, e non nella qualità di amministratrice di fatto della società DFM Industries Limited; mentre il titolo, costituito dall’anteriore avviso di accertamento, si era formato nei confronti della società.

Per la cassazione di questa sentenza l’agenzia delle entrate propone ricorso affidato a tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

2. – Dagli atti regolamentari non risulta la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta.

3. – Subordinatamente alla prova detta, il ricorso si palesa manifestamente fondato con riguardo ai primi due motivi, che, con idonei quesiti, denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

4. – La sentenza riferisce che la pretesa era originata da un verbale di constatazione in base al quale era stata accertata l’ingerenza della D.F. nella gestione della società, in guisa tale da apparirne come amministratrice di fatto.

La contribuente aveva impugnato – per quanto unicamente rileva – le cartelle eccependo, per una di queste, la nullità per difetto di notifica del precedente avviso di accertamento e, per l’altra, parimenti la nullità, ma per inesistenza della notifica del correlato antecedente avviso.

Riferisce ancora la sentenza che la predetta D.F. aveva appellato la decisione sfavorevole di primo grado, affermando di essere stata dipendente della società stessa, e sostenendo esser carente la prova del fatto di essere stata considerata come amministratore di fatto (..).

E’ invece pacifico, in base alla stessa narrativa svolta in sentenza, che mai venne eccepita una discordanza tra il titolo (l’accertamento) e lo strumento esecutivo (le cartelle). Donde è manifesto il vizio in procedendo che mina la validità della sentenza, siccome affetta da extrapetizione.

Tanto assorbe l’esame del terzo motivo (vizio di motivazione).

5. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e deciso, ove sia fornita prova del perfezionamento della sua notificazione, con pronuncia di manifesta fondatezza";

che è stata infine depositata la cartolina di ricevimento del plico raccomandato, sicchè la notifica del ricorso devesi ritenere regolarmente eseguita;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;

sicchè, in accoglimento dei motivi detti, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla medesima commissione regionale, diversa sezione.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale del Veneto anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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