T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 87

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto la domanda di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse della ricorrente da certo P.R. (doc. 3 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che, come valorizzato nella motivazione del provvedimento stesso, la cittadina straniera ha riportato una condanna, come da sentenza T. Brescia 12 novembre 2009 irr. Il 30 dicembre 2009 per i reati di cui agli artt. 497 bis c.p. quanto al capo A), per contraffazione di un passaporto nigeriano, e 5 comma 8 bis l. stranieri, così riqualificato dal Giudicante il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per contraffazione di un permesso di soggiorno del Regno di Spagna, ovvero di un paese dell’Unione europea (cfr. doc. 4 ricorrente, copia sentenza citata);

– che ciascuno dei reati in questione, in ragione del massimo edittale di pena previsto, rispettivamente di quattro e di sei anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art. 381 comma primo c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che nell’unico motivo di ricorso dedotto la ricorrente sostiene invece l’irrilevanza della sentenza citata. Osserva infatti che il relativo procedimento penale, in quanto concernente un fatto previsto come reato da norme del T.U. stranieri diverse dall’art. 12 dello stesso, si sarebbe dovuto sospendere ai sensi del comma 8, lett. a) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 citato;

– che il motivo è infondato, in quanto l’ordine di idee sostenuto dalla ricorrente potrebbe in via di ipotesi sostenersi in ordine al solo capo B della sentenza in parola, non già in relazione al capo A, che da un lato, come si è detto, concerne un reato di per sé ostativo alla sanatoria, dall’altro non era soggetto ad alcuna sospensione processuale, sì che in ordine ad esso comunque il Giudice avrebbe dovuto procedere. Non va condiviso l’ulteriore argomento sostenuto sempre dalla ricorrente, per cui anche il capo A si sarebbe dovuto considerare "inscindibilmente" (cfr. ricorso p. 4 quarto rigo) unito al capo B, e quindi anche per esso si sarebbe dovuta disporre sospensione, in quanto la lettera del già ricordato comma 13 valorizza in proposito unicamente il dato storico della sussistenza di una sentenza di condanna, e non consente alla p.a. di mettere in discussione gli accertamenti e le qualificazioni giuridiche dei fatti accertati ivi compiuti dal Giudice. Rimane pertanto fermo il dato per cui in ordine al capo A sussiste una condanna per reato ostativo che in ogni caso andava pronunciata;

– che quindi il ricorso va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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