Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12641 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
"1. – La commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 399/1/2006, seppure in (parziale) accoglimento dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado, ha confermato l’annullamento di un’iscrizione a ruolo effettuata in pregiudizio della fallita XXX s.p.a., relativa all’anno 1996 e conseguente a un avviso di rettifica in materia di Iva notificato il 7.4.2000.
L’agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, articolando un motivo di censura.
L’intimata non ha svolto difese.
2. – Dagli atti regolamentari non risulta la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta.
3. – Subordinatamente alla prova detta, il ricorso – che deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – si palesa manifestamente fondato.
4. – Con certo grado di approssimazione, la sentenza riferisce che era stata notificata un’unica cartella esattoriale in data 13.9.2002 e che il titolo relativo all’anno 1996 si era reso definitivo nel corso dell’anno 2001.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, proprio il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, consentiva di affermare che l’iscrizione a ruolo eseguita entro la fine del 2001 – era avvenuta tempestivamente.
A ogni modo si osserva che, con ancor maggiore approssimazione, la sentenza riferisce la questione controversa alla cartella, sull’aggiuntivo rilievo che codesta andasse notificata ancora entro il 31.12.2001; mentre, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), per la cartella rilevava il termine decadenziale rapportato al secondo anno successivo alla definitività dell’accertamento;
donde la notifica della cartella doveva avvenire entro il 31.12.2003.
5. – Il ricorso può dunque essere trattato in camera di consiglio e deciso, ove sia fornita prova del perfezionamento della sua notificazione, con pronuncia di manifesta fondatezza";
che è stata infine depositata la cartolina di ricevimento del plico raccomandato, sicchè la notifica del ricorso devesi ritenere regolarmente eseguita; – che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;
che all’accoglimento del ricorso e alla cassazione conseguente dell’impugnata sentenza può seguire la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in punto di fatto; sicchè il ricorso originario va rigettato anche in relazione all’iscrizione a ruolo relativa all’anno 1996;
– che le spese processuali seguono la soccombenza, con liquidazione quanto al giudizio di merito limitata al grado d’appello (l’amministrazione non risultando essersi costituita in primo grado).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originaria anche relativamente all’iscrizione a ruolo per l’anno 1996; condanna l’intimata alle spese processuali, che liquida, quanto al grado di merito, in Euro 800,00 (di cui Euro 500,00 per onorari) e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 1.400,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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