Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

A seguito di incidente di esecuzione proposto il 13.1.2009 dal difensore di C.G. avverso il provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dal Procuratore generale di Napoli, la Corte di appello di Napoli con ordinanza del 3.12.2009 trasmetteva gli atti al Tribunale di Salerno, ritenuto competente ai sensi dell’art. 664 c.p.p., comma 4 poichè la pronuncia divenuta irrevocabile per ultimo era la sentenza del Tribunale di Salerno del 21.11.2005, irrevocabile il 11.2.2009, e nel frattempo il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva emesso un nuovo provvedimento di cumulo in data 7.8.2009.

Il Tribunale di Salerno, nulla eccependo sulla propria competenza, rigettava l’incidente di esecuzione con ordinanza del 20.10.2010, annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza 8.6.2011 che disponeva il rinvio per nuovo esame.

In sede di giudizio di rinvio il Tribunale di Salerno sollevava conflitto di competenza avverso l’originaria trasmissione degli atti disposta dalla Corte di appello di Napoli in data 3.12.2009, osservando che alla data di proposizione dell’incidente di esecuzione (13.1.2009) non si era ancora verificato il passaggio in giudicato della sentenza emessa il 21.11,2005, irrevocabile il 11.2.2009, del Tribunale di Salerno, con conseguente permanenza della competenza in capo alla Corte di appello di Napoli, a nulla rilevando l’intervenuta emissione, medio tempore, del nuovo provvedimento cumulo pene concorrenti disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Motivi della decisione

Il conflitto è inammissibile.

L’art. 627 c.p.p., comma 1, stabilendo che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce il principio della irretrattabilità del foro commissorio, corollario del carattere incontrovertibile della decisione del giudice di ultima istanza (conforme Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Salerno per la deliberazione sull’incidente di esecuzione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

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