Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8554 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.7.2012 il Tribunale del riesame di Catania, adito a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di R. D. indagato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2 perchè, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, trasgrediva la specifica prescrizione di vivere onestamente ponendosi alla guida di una moto Honda nonostante l’intervenuta revoca della patente di guida. Fatto commesso il (OMISSIS).

Il Tribunale del riesame confermava la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato contestato, rilevando che con decreto del 27.4.2011, notificato il 23.5.2011, il Tribunale di Catania aveva disposto l’aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in corso nei confronti di R.D., con l’irrogazione di ulteriori due anni di sorveglianza speciale e con l’applicazione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per violazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 59 del 2011, art. 75 reiterando l’eccezione, respinta dal Tribunale del riesame, secondo cui alla data del commesso reato era ancora in corso l’originaria misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice con scadenza al 12.7.2011;

conseguentemente il fatto commesso da R. corrispondeva alla fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. citato, per la quale non è consentito l’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria e l’adozione di misure cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che la misura di prevenzione aggravata applicata al ricorrente non era una nuova misura, ma un prolungamento di quella originaria con l’aggiunta dell’obbligo di soggiorno immediatamente esecutivo (a decorrere dalla relata di notifica) e pertanto vigente al momento del controllo del ricorrente alla guida del motoveicolo Honda.

A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente R.D. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna R.D. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *