Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12639 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che è stata depositata una relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per quanto rileva così formulata:

"1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione – con due motivi rispettivamente denunzianti (1) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, della L. n. 212 del 2000, art. 3 e art. 12 preleggi; (2) violazione dell’art. 15 preleggi e falsa applicazione del ripetuto della L. n. 212 del 2000, art. 3 – nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 26/4/2006. Questa sentenza ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto un ricorso della Stampaggi Rostesi s.r.l. avverso un avviso di recupero di credito d’imposta, per investimenti in aree svantaggiate, attinente all’anno 2002, motivato in relazione alla mancata trasmissione del c.d.

modello CVS. Ha difatti ritenuto che la mancata trasmissione del modello detto entro il termine del 28.2.2003 non costituisse causa di decadenza del credito istituito con la citata L. n. 388 del 2000, essendone vietata l’applicazione retroattiva ed essendo stato il mentovato termine fissato in data anteriore al decorso di 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002.

2. – Dagli atti regolamentari non risulta la prova del perfezionamento della notifica del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale";

che invero la relazione ha esaminato il merito dei motivi dedotti dalla ricorrente per il solo caso che fosse fornita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la prova del perfezionamento della notificazione detta;

– che l’onere, nell’ottica di sez. un. n. 627/2008, non è stato adempiuto, donde, in mancanza della costituzione dell’intimata, non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *