Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8552 ndulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa l’1 dicembre 2011 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell’esecuzione sull’istanza del condannato P.A. di rettifica del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli il 29.11.2010, determinava la pena residua da espiarsi in anni sedici, giorni venti di reclusione con decorrenza dal 13/6/2003 e fine pena al 2/7/2019.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il quale si duole del vizio di violazione di legge, in quanto la Corte di Appello: 1) aveva reiterato l’errore, già contenuto nell’ordinanza del 28/10/2010, ossia aveva ridotto ad anni trenta di reclusione la pena fissata per la ritenuta continuazione dei reati di cui alle sentenze sub nn. 1), 3) e 4) del provvedimento di cumulo, omettendo di operare l’aumento di pena irrogato per i reati di cui alle sentenze sub nn. 1) e 4) sulla pena inflitta per il più grave reato di cui al n. 3 ed anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 413,17 di multa quale pena irrogata per il fatto di reato giudicato con la sentenza n. 2);

2) aveva detratto giorni 540 di liberazione anticipata, concessa dai Magistrati di sorveglianza di Perugia e Spoleto, di cui si era già tenuto conto nelle detrazioni di cui al precedente provvedimento di cumulo del 16/7/2007 lett. e) e, quale conseguenza, stabilito la fine pena al 2 luglio 2019.

3. Con requisitoria scritta depositata il 16/7/2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1. Il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso nei confronti del P. in data 29/11/2010 ed incorporante i precedenti cumuli, emessi nelle date 11/12/2001, 1/7/2003, 25/2/2004, 16/7/2007, riguardava:

1. la sentenza del 24/9/1999 della Corte di Appello di Napoli per i delitti di cui all’art. 416-bis, L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, artt. 648 e 468 cod. pen., commessi il 25/5/1993 ed unificati tra loro per continuazione, per i quali era stata inflitta la pena di anni sette di reclusione;

2. la sentenza del 24/7/1992 del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria C.V. per i reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, L. n. 110 del 1975, art. 23, artt. 648 e 697 cod. pen., commessi in data (OMISSIS), unificati tra loro per continuazione, per i quali era stata inflitta la pena di anni uno, mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa;

3. la sentenza del 4/6/2002 della Corte di Assise d’Appello di Napoli per i delitti di omicidio, detenzione e porto di armi, commessi il (OMISSIS), unificati tra loro per continuazione, per i quali era stata inflitta la pena di anni trenta di reclusione;

4. la sentenza dell’1/7/2003 emessa dalla Corte di Appello di Napoli per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso nell’ (OMISSIS) con condotta permanente, agli artt. 648, 482 e 468 cod. pen., commessi il (OMISSIS), per i quali erano stata comminata la pena di anni due di reclusione in aumento per continuazione su quella inflitta con la sentenza del 24/9/1999 e rideterminazione della pena complessiva in anni nove di reclusione.

1.1 L’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover rettificare detto provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 29/11/2010 e di dover determinare le pene cumulate in anni 31, mesi 6 di reclusione ed Euro 413,17 di multa, diversamente da quanto disposto nel provvedimento del P.G., ove il cumulo era indicato in anni 38, mesi 6 di reclusione ed Euro 413,17 di multa, quale risultato della somma materiale delle sanzioni risultanti dalla già disposta unificazione per continuazione dei reati di cui alle sentenze n. 1) 3) e 4) con individuazione della pena per essi complessiva di anni 30 di reclusione, determinata ai sensi dell’art. 78 cod. pen., e della pena comminata con la sentenza sub 2) di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 413,17 di multa, per la quale era stata respinta l’istanza di unificazione per continuazione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia come erroneo il procedimento seguito dalla Corte territoriale, in quanto in contrasto con i criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 174 cod. pen., comma 2, come interpretati dalla costante lezione di questa Corte;

invero, la regola per la quale "nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati" deve trovare applicazione soltanto se tutte le pene cumulate siano suscettibili di estinzione per condono, mentre se la causa di estinzione della pena fosse applicata indiscriminatamente ad un cumulo comprensivo anche di sanzioni per reati ostativi, verrebbero violate le disposizioni che ne limitano gli effetti. E’ allora necessario distinguere, in ragione dei relativi titoli giudiziali, le pene condonabili da quelle non condonabili, cumulare le prime ed applicare alle stesse l’indulto, quindi, procedere, unificando le pene non condonabili con la parte non potutasi estinguere di quelle in astratto condonabili, ma rimaste eseguibili dopo l’applicazione di provvedimenti di clemenza, e soltanto sul cumulo materiale risultatone operare, se del caso, la riduzione prevista dall’art. 78 cod. pen..

Questa Corte ha già più volte affermato che tale criterio moderatore degli effetti del cumulo opera quale temperamento legale delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso di quelle già coperte da condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell’applicazione del calmiere di cui all’art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico (v. Cass. N. 31211 del 2004, rv. 229799; sez. 1, n. 12370 del 21/3/2006, PG in proc. Bordoni, rv. 233870; sez. 1, n. 12709 del 6/3/2008, Di Giovanni, rv. 239377; sez. 1, n. 46279 del 13/11/2007, Patanè, rv.

238427). La tesi contraria sostenuta nell’ordinanza impugnata per cui il criterio moderatore andrebbe applicato prima dello scorporo delle pene estinte per indulto, perchè tanto già disposto con precedente provvedimento rese in sede esecutiva che aveva parzialmente unificato per continuazione alcuni dei reati, non ha alcun fondamento normativo e si pone in contrasto anche con l’interpretazione sistematica, atteso che l’unificazione di pene detentive concorrenti deve essere riesaminata ed adeguata a fronte dell’intervento di qualsiasi fatto nuovo incidente sull’esecuzione.

2. E’ altresì fondato il secondo motivo di gravame, che contesta la deduzione per due volte del periodo di liberazione anticipata, concesso con provvedimenti dei Magistrati di Sorveglianza di Perugia e di Spoleto, in quanto la Corte di Appello ne ha effettivamente tenuto conto due volte, una prima quando ha dedotto dal cumulo operato anni nove, mesi cinque, giorni venti di pena espiata, che già includevano, secondo quanto riportato in tutti i precedenti provvedimenti di unificazione di pene concorrenti, i due predetti periodi di liberazione anticipata, una seconda con apposita e successiva decurtazione.

Per le considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame dell’istanza del condannato, che tenga conto dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

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