Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12637 Notificazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata una relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per quanto rileva così formulata:
"1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi – rispettivamente denunzianti (1) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, art. 11 preleggi, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.L. n. 253 del 2002, art. 1 e della L. n. 289 del 2002, art. 62; e (2) violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), artt. 1 e 15 preleggi, e artt. 136 e 54 Cost. – nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, n. 108/44/2006.
Questa sentenza, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso della XXX – Elaborazioni veicoli industriali s.r.l.
avverso un avviso di recupero di credito d’imposta, per investimenti in aree svantaggiate, motivato in relazione alla mancata trasmissione nel termine di legge del c.d. modello CVS. Ha difatti ritenuto che la mancata trasmissione del modello detto non costituisse causa di decadenza del credito istituito con la citata L. n. 388 del 2000, essendo stata imposta, dalla L. n. 289 del 2002, in violazione del principio di affidamento sancito dall’art. 10 e art. 3, comma 2, dello statuto del contribuente.
2. – Non risulta, dagli atti regolamentari, il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non apparendo allegata all’atto notificato la ricezione della raccomandata informativa (C. cost. n. 3/2010)";
– che invero la relazione ha esaminato il merito dei motivi dedotti dalla ricorrente per il solo caso che fosse fornita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la prova del perfezionamento della notificazione detta;
– che l’onere, nell’ottica di sez. un. n. 627/2008, non è stato adempiuto, donde, in mancanza della costituzione dell’intimata, non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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