Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con ordinanza del 24.1.2012 la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l’incidente di esecuzione proposto dal difensore di M.M.A. contro il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso in data 15.11.2011 dal Procuratore generale di Caltanissetta, che determinava la pena complessiva da espiare nella pena dell’ergastolo stabilendone la decorrenza dal 17.10.2002, mentre secondo il richiedente essa avrebbe dovuto decorrere dal 19.4.1993.

Avverso l’ordinanza il difensore ricorre deducendo: violazione della procedura prescritta dall’art. 666 c.p.p., comma 3 avendo la Corte di appello provveduto de plano.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi di inammissibilità espressamente stabiliti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme ritualmente previste, perchè affetto da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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