T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 82

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la nota della Questura di Brescia prot. n. CAT A11/Imm./2^ Sez./ Contenz./10/SM del 29.12.2010, con la quale si comunica a questa Sezione che il provvedimento impugnato è stato revocato con provvedimento emesso nella stessa data del 29.12.2010

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente, Estensore

Sergio Conti, Consigliere

Mario Mosconi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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