Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8549 Determinazione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, in data 18 gennaio 2012 veniva riconosciuto nei confronti di G.M. il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il 3/10/2007, irrevocabile il 16/5/2008, per il reato di tentata estorsione aggravata, per il quale era stata inflitta la condanna alla pena di anni 4 mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.029,00 di multa, e con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il 21/9/2009, irrevocabile il 15/7/2011 per più reati di estorsione pluriaggravati, già unificati per continuazione tra loro, con la quale era stata inflitta la condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa.

Ritenuto più grave il reato di cui alla seconda sentenza la Corte di Appello rideterminava la pena per il reato giudicato con la prima pronuncia in anni due, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed Euro 515,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il G. a mezzo del suo difensore, il quale si duole di violazione di legge in quanto la determinazione della pena applicata in aumento su quella inflitta per il reato più grave era stata operata senza applicare la diminuzione di un terzo, spettante ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., essendo stati i due procedimenti che avevano giudicato i reati unificati per continuazione definiti nelle forme del giudizio abbreviato.

3. Con requisitoria scritta depositata il 16 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1 – Il provvedimento impugnato risolve positivamente l’incidente di esecuzione proposto, ma incorre in violazione di legge, in quanto la relativa motivazione è priva di qualsiasi indicazione sui criteri di individuazione del reato più grave, – genericamente indicato in quello "di cui alla sentenza 2" senza considerare che tale pronuncia aveva già unificato per continuazione più reati, alcuni consumati, altri tentati – e di determinazione delle porzioni di pena da applicare per ciascuno dei reati satellite; inoltre, il relativo procedimento di computo non consente di comprendere se sia o meno già avvenuta l’applicazione della diminuente di un terzo per il rito abbreviato per ciascuna porzione di pena applicata per ognuno dei reati unificati per continuazione. Tale carenza si traduce nella violazione del disposto dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2, ed impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

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