Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8548 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

All’esito del giudizio abbreviato svolto nei confronti di F. M., imputato del delitto di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto ingiustificato di un bastone e di un coltello usati per colpire la vittima, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone emetteva ordinanza con la quale disponeva, a norma dell’art. 521 c.p.p., comma 2, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, "nel senso di cui in motivazione", rilevando che "a fronte di risultanze assolutamente inadeguate a sostenere l’esistenza di un dolo omicidiario, la contestazione non contempla l’indicazione in fatto di quegli aspetti della condotta che a pena di nullità dovrebbero essere presenti per legittimare l’eventuale riqualificazione della condotta in quella di lesioni gravi".

Avverso l’ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo l’abnormità del provvedimento sotto i seguenti profili:

nel caso di specie non può essere invocata la nozione di fatto diverso non essendo emerso alcun elemento nuovo all’esito dell’udienza e trattandosi di mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico, agevolmente consentita al giudice che avrebbe dovuto procedere alla definizione del giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Anche se l’ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero in caso di diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato costituisce atto espressamente previsto dalla legge processuale, si deve ritenere l’abnormità di tale provvedimento qualora lo schema tipico previsto dall’art. 521 c.p.p., comma 2 venga sovvertito e la regressione alla fase antecedente sia disposta in base ad un criterio completamente estraneo a quello fissato dalla norma, in violazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 1, n. 18941 del 22/02/2001, Ligato, Rv. 218920; Sez. 3, n. 2025 del 30/05/1995, P.M. in proc. Famiglietti, Rv. 202488), ovvero si sia in presenza di una mera possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, che non avrebbe potuto legittimare la regressione del procedimento. (Sez. 2, n. 43348 del 12/10/2005, P.M. in proc. Sechi, Rv. 232599).

Premesso che sussiste violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza soltanto in presenza di una radicale modificazione dei contenuti essenziali dell’addebito mosso all’imputato, posto in tal modo di fronte ad un fatto ontologicamente diverso da quello originario, con conseguente lesione del diritto di difesa (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619), nel caso in esame il fatto materiale ritenuto dal giudice è identico a quello contenuto nel capo di imputazione, consistendo nella condotta causativa di lesioni in varie parti del corpo della vittima con l’uso di un coltello ed un bastone, sorretta da dolo mirato all’omicidio secondo la pubblica accusa, connotata da semplice volontà di ledere secondo il giudicante. Il diverso apprezzamento dell’elemento psicologico ugualmente doloso che, nella assoluta invarianza della condotta materiale, connota le due fattispecie, rientra propriamente nel potere del giudice di mutare la qualificazione giuridica del fatto a norma dell’art. 521 c.p.p., comma 1.

La ritenuta inidoneità della documentazione medica acquisita agli atti del procedimento a fornire elementi sufficienti per valutare i dati circostanziali della durata della malattia, del pericolo di vita della persona offesa o di postumi permanenti al viso, costituisce valida ragione per esercitare i poteri officiosi di integrazione probatoria, anche mediante perizia, previsti nel giudizio abbreviato dall’art. 441 c.p.p., comma 5, e non per disporre una inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

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