T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 79

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il ricorrente F.A.M. impugna il provvedimento del 15. 6. 2009 con cui il Comune di Chiari ha disposto, in luogo della demolizione, l’applicazione di sanzione pecuniaria per un abuso edilizio che allo stesso (ed ad un congiunto) era stato imputato.

Si costituiva in giudizio il Comune di Chiari, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Con ordinanza del 2. 10. 2009, n. 597 il Tribunale accoglieva parzialmente l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il ricorso veniva trattato nella udienza del 26. 5. 2010 e poi in quella del 15. 12. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Nelle more della celebrazione del processo, il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso con atto del 16. 11. 2010, depositato il 22. 11. 2010. Il giudizio a questo punto si estingue ex art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a.

La rinuncia al ricorso è stata resa nota alla controparte, che vi ha aderito ai fini della compensazione delle spese di giudizio. Sull’accordo delle parti si compensano, pertanto, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, I sezione interna:

DICHIARA ESTINTO il ricorso per rinuncia ex art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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