Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12632 Imposta reddito persone fisiche, Redditi diversi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con sentenza n. 155/2/08 la CTR delle Marche accoglieva l’appello proposto da P.M. e P.G. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 1999. La CTR riteneva, invero, illegittimo il riferimento operato dall’Ufficio, ai fini dell’accertamento del maggior reddito derivante ai venditori P. dalla cessione di un’area edificabile, al valore accertato per adesione ai fini dell’imposta di registro, essendo stato tale valore concordato, non con i contribuenti, ma solo con la parte acquirente del bene.

Avverso la sentenza n. 155/2/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda.

In tale ipotesi resta, pertanto, a carico del contribuente l’onere di provare un diverso valore, anche dimostrando di non aver interamente realizzato, in concreto, il valore di mercato dell’azienda ceduta (cfr. Cass. 4057/07, 19830/08, 5070/11). Il valore stabilito in sede di applicazione dell’imposta di registro deve essere considerato, quindi, come un dato obiettivo idoneo, di per sè, a fondare l’accertamento della plusvalenza da cessione, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato determinato, e fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente. E, pertanto, ove si tratti di determinazione del valore per adesione – contrariamente a quanto sostenuto, nella specie, dal giudice di appello – si deve prescindere dai soggetti tra i quali l’atto di adesione sia intervenuto, essendo rilevante esclusivamente il dato oggettivo costituito dal valore definitivamente determinato in sede di applicazione dell’imposta di registro.

Per tutte e ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1";

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; condanna gli intimati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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