T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 76

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Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento del 29. 8. 2008 con cui gli era stata ingiunta la demolizione di opere edilizie realizzate.

Il provvedimento veniva, però, annullato in autotutela il 17. 12. 2008, quando il deposito del ricorso era avvenuto da poche settimane (25. 11. 2008).

Si costituiva in giudizio il Comune di Poncarale.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 15. 12. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.

In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito, infatti, le parti comunicavano che il provvedimento censurato è stato annullato in autotutela.

Ne consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 27, co. 2, n. 2, l. 1034/71, perché la natura completamente satisfattiva del provvedimento successivamente emesso dall’amministrazione procedente consente di ritenere venuta meno la lesione affermata dalla parte, ed estinto, conseguentemente, il diritto di azione (cfr. Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165: La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all’interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, mediante un provvedimento che sia atto ad eliminare ogni ragione del contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva in precedenza chiesto l’intervento del giudice).

II. Sulle spese: il provvedimento è stato annullato in autotutela il 17. 12. 2008, il ricorso era stato depositato il 25. 11. 2008. Parte ricorrente è stata dunque obbligata a incardinare il giudizio per ottenere l’utilità (l’annullamento del provvedimento) che invocava. Il Comune di Poncarale viene quindi onerato delle spese di lite in forza del giudizio sulla soccombenza virtuale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.

CONDANNA il Comune di Poncarale al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che determina in euro 1.500, più i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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