Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con ordinanza del 18.4.2012 il Magistrato di sorveglianza di Modena rigettava la richiesta di revoca della misura di sicurezza della Casa di lavoro presentata dal difensore di R.P..

Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per cassazione per violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della decisione e solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, 216, 217, 218 e 231 cod. pen..

Motivi della decisione

Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti appellabili davanti al tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 680 cod. proc. pen. e, solo dopo l’esaurimento di tale grado di giudizio, ricorribili per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso "per saltum" a norma dell’art. 569 c.p.p., comma 1. (Sez. 1, n. 5636 del 20/01/2009 – dep. 10/02/2009, Mandrean, Rv. 242450).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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