T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 75

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il ricorrente F.G. impugna il provvedimento del 10. 3. 2008 con cui il Comune di Chiari gli ha ingiunto la demolizione di opere abusive, e con motivi aggiunti, il provvedimento del 15. 6. 2009 con cui la stessa amministrazione ha disposto in luogo della demolizione l’applicazione di sanzione pecuniaria..

Si costituiva in giudizio il Comune di Chiari, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Con ordinanza del 2. 10. 2009, n. 596 il Tribunale accoglieva parzialmente l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il ricorso veniva trattato nel merito nella udienza del 26. 5. 2010, e poi in quella del 15. 12. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Nelle more della celebrazione del processo, il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso con documento del 16. 11. 2010, depositato il 22. 11. 2010. Il giudizio a questo punto si estingue ex art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a.

La rinuncia al ricorso è stata resa nota alla controparte, che ha aderito ai fini della compensazione delle spese di giudizio. Sull’accordo delle parti si compensano, pertanto, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, I sezione interna, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA ESTINTO il ricorso per rinuncia ex art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a.;

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *