Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12630 Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"Con sentenza n. 148/23/08 la CTR della Campania rigettava il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli (OMISSIS), avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stata accolto il ricorso proposto da A.L. nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini ILOR, per l’anno di imposta 1997. Il giudice di appello riteneva, invero, non provata, in capo all’ A., la qualità di socio occulto della XXX di F.C. e C. s.a.s., costituita, ad avviso dall’amministrazione finanziaria, al solo fine di porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, e reputava nullo l’atto impositivo, poichè emesso senza che fosse stato reso noto al contribuente l’atto (il processo verbale di constatazione) cui l’avviso di accertamento faceva rinvio.
Avverso la sentenza n. 148/23/08 ha proposto ricorso per cassazione l’amministrazione articolando un unico motivo, con il quale deduce il difetto di motivazione su un fatto decisivo della controversia.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso appare inammissibile.
Osserva, invero, la Corte che, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre. E’ di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 16602/05, 2811/06, 21431/07, 3386/11). Ed è indubitabile che il difetto di interesse all’impugnazione, quale manifestazione del generale interesse ad agire, debba essere rilevato d’ufficio anche nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. S.U. 12637/08).
Ebbene, nel caso di specie l’impugnata sentenza è fondata su due specifiche ed autonome ratio decidendi: a) il difetto di prove circa l’esistenza della qualità di socio occulto della XXX s.a.s., in capo all’ A.; b) la nullità dell’atto impositivo, per omessa, tempestiva, comunicazione al contribuente del processo verbale di constatazione, richiamato per relationem dall’avviso di accertamento. Senonchè, l’amministrazione ricorrente ha del tutto omesso di impugnare la seconda delle suindicate statuizioni, non avendo in alcun modo censurato la decisione di appello sul punto relativo all’affermata nullità dell’atto impositivo, certamente idonea a supportare l’impugnata decisione, quand’anche si fosse ritenuta comprovata, in accoglimento della prima delle censure suesposte, la qualità di socio dell’ A..
Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1";
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, a l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.
Motivi della decisione
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rileva che – per mero disguido – non è stata rilevata dal relatore l’avvenuta proposizione dell’impugnazione della sentenza di appello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche in relazione alla seconda delle due rationes decidendi sulle quali si fonda l’impugnata sentenza, concernente l’affermata nullità dell’atto impositivo.
Procedendo, quindi, all’esame del merito del ricorso, osserva la Corte che il primo motivo si palesa del tutto fondato, avendo la CTR ritenuto non provata, in capo all’ A., la qualità di socio occulto della XXX di F.C. e C. s.a.s., senza tenere in alcun conto le risultanze del processo verbale di constatazione – debitamente trascritto nel ricorso, nei suoi punti essenziali – dalle quali era possibile ricavare una serie di elementi significativi in ordine alla partecipazione dell’ A. alla predetta società.
Va accolto, peraltro, anche il secondo motivo di ricorso – con il quale l’amministrazione censura, del pari, il difetto motivazionale nel quale sarebbe incorsa la sentenza di appello – avendo la CTR reputato nullo l’atto impositivo, poichè emesso senza che fosse stato reso noto al contribuente l’atto (il processo verbale di constatazione) cui l’avviso di accertamento faceva rinvio, senza in alcun modo indagare, e riferire in motivazione, se l’atto impositivo riportasse, o meno, il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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