Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-02-2013, n. 8073 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale per il Riesame aveva respinto l’atto con cui il ricorrente aveva impugnato la convalida di sequestro probatorio disposta a suo carico di oltre 2000 oggetti detenuti per fini commerciali;

Considerato che, con dichiarazione presentata il 4.1.13, il difensore ha segnalato che, la merce è stata, nel frattempo, dissequestrata e che, quindi, è venuto meno l’interesse al ricorso;

Poichè, essendo venuto meno l’interesse al ricorso (s.u. 24.4.08, Tchmil, rv. 239397), si è in presenza di una causa di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) alla cui declaratoria non segue, però, alcuna condanna alle spese in quanto la rinuncia a ricorrere dipende dal fatto che l’interessato ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che attendeva da questa Corte (Sez. 3, 24.1.00, Di Nubile, Rv. 216449).

P.Q.M.

Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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