T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 72

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Prefetto di Brescia ha rigettato la richiesta di legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato del cittadino extracomunitario M.W. in ragione dell’impedimento previsto dall’art.1 co.8, lett.) del D.L. 9.9.2002, n.195, conv. nella legge n.222 del 2002,consistente in una segnalazione in base all’accordo di Schengen effettuata dalla Germania;

Rilevata la infondatezza del ricorso, atteso che la segnalazione di inammissibilità da parte di un paese aderente all’accordo Schengen vincola l’Amministrazione alla adozione di un provvedimento di reiezione dell’istanza di regolarizzazione (Cfr Cons. St. Sez. VI, 19.6.2009, n.4103 e 23.3.2010, n.1683), così come dispone la norma sopra indicata;

Dato atto che all’epoca della adozione del provvedimento impugnato il ricorrente era destinatario di una segnalazione di inammissibilità in territorio Schengen;

Il ricorso pertanto deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente, Estensore

Sergio Conti, Consigliere

Mario Mosconi, Consigliere

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