Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12627 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con sentenza n. 128/22/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS) avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T.G. nei confronti degli avvisi di accertamento e di contestazione ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 1999. Il giudice di appello riteneva di dover confermare la decisione di primo grado, dichiarando di condividere – tout court – la deducibilità dall’imponibile degli oneri di urbanizzazione, così come indicati e quantificati dalla contribuente.

Avverso la sentenza n. 128/22/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Ed invero, sussiste il vizio di omessa motivazione della sentenza (art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4), nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, nell’ipotesi in cui il giudice di merito omette del tutto di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in modo da evidenziare il percorso argomentativo seguito (Cass. 16762/06, 16581/09).

Nel caso di specie, la CTR si è limitata ad affermare, in maniera del tutto apodittica, la legittimità della produzione in giudizio della documentazione, da parte della contribuente, "anche in base alla giurisprudenza", ed a ritenere, nel merito, che, "sulla base della documentazione prodotta", la deducibilità degli oneri "come richiesto dalla ricorrente sia valida".

Il giudice di appello ha fondato, pertanto, la decisione su due formule del tutto generiche ed astratte, quali la "giurisprudenza" e la "documentazione", senza riempirle di contenuti in relazione alla fattispecie concreta, e senza spendere una sola parola – neppure per confutarli – sui diffusi motivi di appello proposti dall’ amministrazione finanziaria. Si palesa evidente, pertanto, la nullità dell’impugnata sentenza per carenza di motivazione. Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1";

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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