T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 70 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la nota del 30. 6. 2004 con cui il Comune di Ostiano gli comunica che "il giorno 13. 7. 2004 la ditta Crea procederà alla demolizione previa rimozione della copertura in cemento amianto del fabbricato abusivo di cui all’ordinanza del 6. 6. 2003" "si invita pertanto la S.V. a presenziare alle operazioni dopo aver eseguito per il giorno suddetto lo sgombero totale dell’immobile avvertendo fin da ora che in caso contrario previo inventario provvederà il Comune con spese a Vs. carico al deposito del materiale che sarà rinvenuto nel fabbricato di e sull’area di Vs. proprietà circostante il fabbricato, declinando responsabilità per eventuali danni a cose".

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dall’ordine di demolizione impugnato con separato ricorso e di cui vengono trascritti i motivi,

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 44 l. 47/85 e d.l. 82/04 che prescrivono la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per la possibile presentazione istanze di condono,

3. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè non si potrebbe procedere all’acquisizione coattiva in quanto il proprietario non è il responsabile dell’abuso,

4. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto in ogni caso non si potrebbe procedere alla demolizione d’ufficio perché essa presuppone l’inerzia colpevole nella demolizione spontanea e tale inerzia colpevole non vi sarebbe nel caso in esame perché la demolizione spontanea sarebbe stata preclusa dal sequestro probatorio del p.m. dell’area oggetto di causa,

5. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè il ricorrente non avrebbe ricevuto comunicazione d’avvio della procedura d’appalto per l’incarico alla ditta C. incaricata di rimuovere la copertura in amianto.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ostiano l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 23. 7. 2004, n. 1292 il Tribunale disponeva la sospensione del processo ex art. 44 co. 1 l. 47/85 fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di definizione dell’illecito edilizio.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 15. 12. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato impugnato un atto non lesivo.

Infatti sia che si ritenga la demolizione d’ufficio ed acquisizione coattiva un effetto ex lege della colpevole inottemperanza, sia che si ritenga che la stessa abbisogni di un ulteriore provvedimento, ciò che è certo è che il provvedimento in esame recava come proprio contenuto dispositivo non l’acquisizione coattiva, ma semplicemente la richiesta a partecipare alle operazioni di sgombero per evitare che fossero arrecati danni alle cose di proprietà e la clausola di esonero da responsabilità per danni in caso di mancata presenza, talchè essa è priva in sé di un effetto lesivo perché si trattava non di un provvedimento, ma di un mero avvertimento in favore del ricorrente privo di alcun contenuto dispositivo.

Parte ricorrente è stata avvertita in udienza ex art. 73, co. 3, c.p.a. della possibilità che il Tribunale rilevasse d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per mancanza di lesività dell’atto (oltre che di quella di estinzione del processo per mancata riassunzione dello stesso, una volta cessata la causa di sospensione dichiarata nell’ordinanza del 23. 7. 2004), in conformità alla quale può pertanto essere deciso questo giudizio.

II. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, I sezione interna, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA il ricorso inammissibile ex art. 35, co. 1, lett. a) c.p.a.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Ostiano delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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