Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-02-2013, n. 8070 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione e 4.000 Euro di multa in ordine al reato di cui al T.U. D.P.R., n. 309 del 1990, art. 73.

2. Motivi del ricorso – La presente impugnazione denuncia mancanza della motivazione perchè il giudice avrebbe dovuto valutare meglio i presupposti per una pronunzia ex art. 129 c.p.p., visto che i fatti in esame fanno emergere solo una detenzione per uso personale della droga, ed avrebbe dovuto anche soppesare la correttezza della qualificazione giuridica, nonchè l’applicazione e comparazione delle circostanze.

Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.

L’accordo sulla pena "esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione" (da ult., sez. u, 12.10.05, p.m. in proc. Scandi, rv. 232844). Conseguente mente, anche una valutatone sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza Costante di questa S.C. (risalente nei tempo, Sez. 3 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. 1 10.1.07, Brendoim, rv. 236622), la sentenza del giudice di merito che applichi la pena SU richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129.

Diversamente, (sez. 5 15.4.99, Barba, Rv. 213533) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, "essendo sufficiente anche una implicita motivazione" a riguardo.

Ciò è – esattamente quanto avvenuto nella specie ove, per l’appunto, sia pure in modo succinto, il giudice ha dato conto di avere apprezzato – escludendola espressamente – la eventualità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., "non essendovene ragione" ed ha anche dato atto di avere valutato la correttezza della qualificazione giuridica e dei computo delle circostanze.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 Euro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 Euro.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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